Nomina e revoca dei liquidatori - Art. 2275
L'Art. 2275: nomina dei liquidatori dal presidente del tribunale se i soci non concordano; revoca con consenso unanime o per giusta causa dal tribunale.
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica quando il contratto di società non prevede come liquidare il patrimonio sociale e i soci non riescono a mettersi d'accordo. In questi casi, la liquidazione viene affidata a uno o più liquidatori.
I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci. Se invece c'è disaccordo, la nomina spetta al presidente del tribunale.
La revoca dei liquidatori può avvenire per volontà di tutti i soci. Inoltre, il tribunale può revocarli per giusta causa su richiesta di uno o più soci.
Quando si applica
- Due soci di una società semplice non trovano un accordo su chi debba svolgere la liquidazione dopo lo scioglimento.
- Tutti i soci di una società nominano all'unanimità un commercialista come liquidatore.
- Un socio chiede al tribunale la revoca del liquidatore perché ha gestito male i beni sociali (giusta causa).
- Il presidente del tribunale nomina un liquidatore perché i soci non riescono a concordare un nome.
- I soci, all'unanimità, decidono di revocare il liquidatore precedentemente nominato.
Cosa questo articolo non dice
- L'Art. 2275 non si applica se il contratto sociale prevede già un metodo di liquidazione (in tal caso si segue il contratto).
- Non disciplina i poteri concreti del liquidatore, che sono invece trattati dall'Art. 2278.
- Non regola la ripartizione dell'attivo tra i soci, materia degli Artt. 2282 e 2283.
- Non permette a un singolo socio di revocare il liquidatore senza l'accordo degli altri o senza un provvedimento del tribunale.
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