Art. 2275 Codice Civile

Nomina e revoca dei liquidatori - Art. 2275

L'Art. 2275: nomina dei liquidatori dal presidente del tribunale se i soci non concordano; revoca con consenso unanime o per giusta causa dal tribunale.

Testo ufficiale Art. 2275 Codice Civile — Italia

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando il contratto di società non prevede come liquidare il patrimonio sociale e i soci non riescono a mettersi d'accordo. In questi casi, la liquidazione viene affidata a uno o più liquidatori.

I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci. Se invece c'è disaccordo, la nomina spetta al presidente del tribunale.

La revoca dei liquidatori può avvenire per volontà di tutti i soci. Inoltre, il tribunale può revocarli per giusta causa su richiesta di uno o più soci.

Quando si applica

  • Due soci di una società semplice non trovano un accordo su chi debba svolgere la liquidazione dopo lo scioglimento.
  • Tutti i soci di una società nominano all'unanimità un commercialista come liquidatore.
  • Un socio chiede al tribunale la revoca del liquidatore perché ha gestito male i beni sociali (giusta causa).
  • Il presidente del tribunale nomina un liquidatore perché i soci non riescono a concordare un nome.
  • I soci, all'unanimità, decidono di revocare il liquidatore precedentemente nominato.

Cosa questo articolo non dice

  • L'Art. 2275 non si applica se il contratto sociale prevede già un metodo di liquidazione (in tal caso si segue il contratto).
  • Non disciplina i poteri concreti del liquidatore, che sono invece trattati dall'Art. 2278.
  • Non regola la ripartizione dell'attivo tra i soci, materia degli Artt. 2282 e 2283.
  • Non permette a un singolo socio di revocare il liquidatore senza l'accordo degli altri o senza un provvedimento del tribunale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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