Obblighi e responsabilità dei liquidatori - Art. 2276
L'art. 2276 c.c. dispone che gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle norme per gli amministratori, salvo deroghe.
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2276 del Codice Civile stabilisce che gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori (le persone incaricate di gestire la fase di scioglimento della società) sono gli stessi previsti per gli amministratori ordinari. In pratica, i liquidatori devono osservare le stesse regole di diligenza, fedeltà e trasparenza che valgono per gli amministratori.
Tuttavia, questa equiparazione non è assoluta: le norme successive del codice e il contratto sociale possono prevedere regole specifiche per i liquidatori, che prevalgono su quelle generali degli amministratori. La disposizione serve a garantire che i liquidatori rispondano delle loro condotte con gli stessi criteri, evitando vuoti normativi durante la liquidazione.
Quando si applica
- Un liquidatore vende beni sociali a prezzo sottocosto senza giustificazione, causando un danno al patrimonio comune.
- Un liquidatore paga i soci prima di aver soddisfatto tutti i creditori, violando l'ordine di pagamento dei debiti sociali.
- Un liquidatore intraprende un'attività commerciale nuova, non necessaria alla liquidazione, esponendo la società a rischi ulteriori.
- Un liquidatore non redige l'inventario del patrimonio sociale al momento di assumere l'incarico, come richiesto dalle norme sulla liquidazione.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non specifica i poteri specifici dei liquidatori (ad esempio, se possono alienare beni o transigere controversie).
- Non regola la ripartizione dell'attivo residuo tra i soci dopo il pagamento dei debiti.
- Non definisce le cause di scioglimento della società, che sono disciplinate altrove.
- Non disciplina la procedura di nomina o revoca dei liquidatori.
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