Art. 2279 Codice Civile

Divieto di nuove operazioni per liquidatori - Art. 2279

I liquidatori non possono iniziare nuove operazioni dopo lo scioglimento; se violano, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Testo ufficiale Art. 2279 Codice Civile — Italia

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2279 stabilisce un divieto per i liquidatori di una società: dopo lo scioglimento, non possono intraprendere nuove operazioni. Il loro compito è solo liquidare il patrimonio esistente, non creare nuova attività.

Se un liquidatore viola questo divieto, ad esempio stipulando un nuovo contratto, risponde personalmente e in solido con gli altri liquidatori per le obbligazioni assunte. Ciò significa che i creditori di quelle nuove operazioni possono agire direttamente contro il liquidatore, non solo contro la società.

La norma si applica dalla data di scioglimento della società fino alla chiusura della liquidazione.

Quando si applica

  • Un liquidatore firma un nuovo contratto di fornitura dopo la messa in liquidazione.
  • Un liquidatore accetta un nuovo ordine da un cliente e fa eseguire la produzione.
  • Un liquidatore assume nuovi dipendenti per continuare l'attività aziendale.
  • Un liquidatore apre un nuovo conto corrente bancario per la società in liquidazione.
  • Un liquidatore vende beni sociali per reinvestire il ricavato in una nuova attività.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non regola i poteri degli amministratori prima dello scioglimento (art. 2274).
  • Non disciplina la responsabilità dei liquidatori per le operazioni già in corso (art. 2276).
  • Non riguarda la distribuzione dell'attivo residuo dopo il pagamento dei debiti (art. 2282).
  • Non si applica alle operazioni necessarie per completare la liquidazione (art. 2278).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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