Art. 2277 Codice Civile

Consegna beni e redazione inventario - Art. 2277

Amministratori consegnano beni/documenti ai liquidatori e presentano conto. Liquidatori e amministratori redigono inventario (attivo/passivo) sottoscritto.

Testo ufficiale Art. 2277 Codice Civile — Italia

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una società si scioglie, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori tutti i beni e i documenti sociali. Devono anche presentare il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori, insieme agli amministratori, redigono l'inventario che elenca lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto sia dagli amministratori sia dai liquidatori.

Quando si applica

  • Un amministratore consegna fisicamente i beni della società al liquidatore dopo lo scioglimento.
  • Il liquidatore prende in consegna i libri contabili e i documenti societari dall'amministratore.
  • Gli amministratori presentano ai liquidatori il conto dettagliato delle operazioni compiute dopo l'ultimo bilancio.
  • Amministratori e liquidatori si riuniscono per redigere l'inventario con l'elenco di crediti, debiti e beni.
  • Entrambe le parti firmano l'inventario a conclusione della verifica patrimoniale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce chi nomina i liquidatori (disciplinato dall'art. 2275).
  • Non elenca le cause di scioglimento della società (art. 2272).
  • Non definisce i poteri dei liquidatori dopo l'inventario (art. 2278).
  • Non regola la responsabilità degli amministratori per la gestione precedente (art. 2276).

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