Art. 2278 Codice Civile

Poteri dei liquidatori: vendita in blocco - Art. 2278

I liquidatori possono vendere beni in blocco, fare transazioni e compromessi, e rappresentare la società in giudizio. Art. 2278.

Testo ufficiale Art. 2278 Codice Civile — Italia

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I liquidatori, nominati dopo lo scioglimento della società, hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione. Tra questi, salvo diversa disposizione dei soci, possono vendere i beni sociali anche in blocco, cioè come un unico lotto.

Possono inoltre fare transazioni (accordi per evitare una lite) e compromessi (convenzioni arbitrali), e rappresentano la società in ogni giudizio.

Questi poteri sono limitati alla fase di liquidazione: i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279). I soci possono restringere tali poteri con apposite disposizioni.

Quando si applica

  • Un liquidatore vende l'intero magazzino e i macchinari dell'azienda a un unico acquirente.
  • Un liquidatore stipula una transazione con un creditore per chiudere un debito con un pagamento ridotto.
  • Un liquidatore compare in tribunale per difendere la società in una causa pendente.
  • Un liquidatore firma un compromesso arbitrale per risolvere una controversia con un ex socio.
  • Un liquidatore decide di vendere un singolo immobile sociale senza attendere l'approvazione dei soci (salvo diversa disposizione).

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non autorizza i liquidatori a continuare l'attività d'impresa o a stipulare nuovi contratti (vietato dall'art. 2279).
  • Non disciplina la ripartizione dell'attivo tra i soci (regolata dall'art. 2282).
  • Non stabilisce l'ordine di pagamento dei debiti sociali (art. 2280).
  • Non attribuisce ai liquidatori il potere di decidere lo scioglimento della società (art. 2272).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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