Art. 2302 Codice Civile

Obbligo di tenuta delle scritture contabili Art. 2302

L'articolo 2302 del Codice Civile stabilisce l'obbligo per gli amministratori di tenere i libri e le altre scritture contabili indicate dall'articolo 2214.

Testo ufficiale Art. 2302 Codice Civile — Italia

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che le persone preposte all'amministrazione della società in nome collettivo hanno il compito personale e diretto di curare la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte in via generale dall'art. 2214 per gli imprenditori commerciali.

L'obbligo riguarda la documentazione dell'attività sociale, inclusa la tenuta dei registri e la conservazione della documentazione contabile. La responsabilità dell'ordinata tenuta contabile grava sugli amministratori in quanto tali.

Quando si applica

  • Un socio amministratore di una società in nome collettivo omette di registrare le fatture di vendita ed emesse nel corso dell'anno
  • Gli amministratori di una società non aggiornano il libro degli inventari e il libro giornale
  • Un amministratore trascura di conservare la corrispondenza commerciale e le fatture ricevute dai fornitori della società

Cosa questo articolo non dice

  • I divieti di concorrenza posti a carico dei soci, disciplinati dall'art. 2301
  • I limiti e le condizioni per la distribuzione degli utili ai soci, stabiliti dall'art. 2303
  • La disciplina sulla responsabilità dei soci verso i creditori sociali, regolata dall'art. 2304

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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