Art. 2358 Codice Civile

Prestiti e garanzie su azioni proprie: Art. 2358

Una SPA può concedere prestiti o garanzie per l'acquisto di azioni proprie solo previa delibera dell'assemblea straordinaria e con riserva indisponibile.

Testo ufficiale Art. 2358 Codice Civile — Italia

Altre operazioni sulle proprie azioni La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società. L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la cosiddetta assistenza finanziaria, ossia l'ipotesi in cui una società conceda finanziamenti o fornisca garanzie a terzi o a soci affinché questi acquistino o sottoscrivano le sue stesse azioni. In linea generale, tali operazioni sono vietate salvo il rispetto di rigorose condizioni procedurali e patrimoniali.

Per effettuare l'operazione occorre l'autorizzazione preventiva dell'assemblea straordinaria, fondata su una relazione dettagliata degli amministratori. Gli amministratori devono illustrare le ragioni economiche, i rischi per la liquidità e la solvibilità e attestare che la transazione avvenga a condizioni di mercato. La relazione deve rimanere depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni precedenti l'assemblea.

Sul piano patrimoniale, l'importo totale dei finanziamenti e delle garanzie non può superare il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio. La società deve inoltre iscrivere al passivo del bilancio una riserva indisponibile di pari ammontare. La società non può in alcun caso accettare azioni proprie in garanzia.

Quando si applica

  • Una società intende concedere un finanziamento ad un dirigente per consentirgli di acquistare azioni della società stessa.
  • Un'azienda offre una garanzia fideiussoria a una banca per facilitare il prestito ottenuto da un terzo finalizzato all'acquisto di azioni sociali.
  • Un amministratore della società controllante chiede un finanziamento alla società per sottoscrivere un aumento di capitale.
  • La società autorizza la vendita di azioni proprie detenute in portafoglio concedendo una dilazione di pagamento all'acquirente.

Cosa questo articolo non dice

  • La sottoscrizione diretta di azioni proprie da parte della società stessa al momento dell'emissione.
  • L'acquisto diretto di azioni proprie effettutato con riserve disponibili (disciplinato dall'articolo 2357).
  • L'assunzione di partecipazioni o acquisto di azioni della società controllante da parte della controllata.

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