Art. 2359-bis Codice Civile

Acquisto azioni controllante da controllata: Art. 2359-bis

Una controllata può acquistare azioni della controllante solo nei limiti di utili e riserve disponibili, senza voto e sotto la quinta parte del capitale.

Testo ufficiale Art. 2359-bis Codice Civile — Italia

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina i casi in cui una società controllata intende acquistare azioni o quote della propria società controllante. L'acquisto non è libero, ma è sottoposto a precise condizioni di tutela del capitale sociale.

Per poter compiere l'operazione occorre che le azioni siano interamente liberate e che l'acquisto sia finanziato esclusivamente con utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Inoltre è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. Se la controllante fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale complessivo delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale.

A seguito dell'acquisto, la società controllata deve iscrivere e mantenere nel proprio bilancio una riserva indisponibile pari al valore delle azioni della controllante iscritto all'attivo. La società controllata non può mai esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante. La stessa disciplina si applica anche se l'acquisto avviene per il tramite di società fiduciarie o interposta persona.

Quando si applica

  • Una società controllata intende impiegare le proprie riserve disponibili per comprare quote della società madre.
  • L'assemblea di una società controllata deve deliberare l'autorizzazione all'acquisto di azioni della società controllante.
  • Verifica dell'assenza del diritto di voto della controllata durante l'assemblea della controllante.
  • Costituzione nel bilancio della controllata della riserva indisponibile pari al valore delle partecipazioni detenute nella controllante.

Cosa questo articolo non dice

  • La sottoscrizione originaria di azioni della società controllante, vietata e regolata invece dall'articolo 2359-quinquies.
  • L'acquisto da parte della società delle proprie azioni dirette, disciplinato dall'articolo 2357.
  • Le conseguenze ed i termini per l'alienazione o l'annullamento delle azioni acquistate in violazione dei limiti, regolati dall'articolo 2359-ter.

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