Art. 2359-quinquies Codice Civile

Sottoscrizione controllante: divieto - Art. 2359-quinquies

La controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante. Gli amministratori rispondono della liberazione se non provano di essere senza colpa.

Testo ufficiale Art. 2359-quinquies Codice Civile — Italia

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo vieta alla società controllata di sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Se la sottoscrizione avviene comunque, le azioni o quote si considerano sottoscritte dagli amministratori della controllata, che devono liberarle a meno che non dimostrino di essere senza colpa. Inoltre, chiunque sottoscriva in nome proprio ma per conto della controllata è considerato sottoscrittore per conto proprio, e gli amministratori rispondono in solido della liberazione se non provano di essere esenti da colpa.

Quando si applica

  • Una controllata partecipa a un aumento di capitale della controllante sottoscrivendo azioni.
  • Un amministratore della controllata sottoscrive azioni della controllante in nome proprio ma con fondi della controllata.
  • Gli amministratori della controllata non riescono a dimostrare la propria estraneità alla violazione e devono liberare le azioni.
  • Un terzo sottoscrive azioni della controllante per conto della controllata, venendo considerato sottoscrittore per conto proprio.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non riguarda l'acquisto di azioni già emesse della controllante da parte della controllata (disciplinato dall'art. 2359-bis).
  • Non si applica alla sottoscrizione di azioni della controllata da parte della controllante (vietata dall'art. 2360).
  • Non regola la responsabilità degli amministratori per la sottoscrizione di proprie azioni (art. 2357-quater).

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