Art. 2360 Codice Civile

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni - Art. 2360

L'art. 2360 c.c. vieta la sottoscrizione reciproca di azioni per costituire o aumentare il capitale, anche tramite fiduciaria o interposta persona.

Testo ufficiale Art. 2360 Codice Civile — Italia

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione vieta alle società di aumentare il capitale sociale sottoscrivendo reciprocamente le proprie azioni. In pratica, due o più società non possono accordarsi per emettere nuove azioni e acquistarle l'una dall'altra, perché ciò creerebbe un aumento fittizio del capitale senza un reale apporto di risorse.

Il divieto si estende anche alle operazioni effettuate tramite società fiduciaria o per interposta persona. Lo scopo è evitare che le società aggirino il divieto utilizzando soggetti terzi per realizzare la sottoscrizione incrociata.

Questa norma si applica alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, come parte della disciplina delle azioni proprie e delle partecipazioni reciproche.

Quando si applica

  • La società Alfa e la società Beta decidono di aumentare il capitale: Alfa sottoscrive azioni di Beta e Beta sottoscrive azioni di Alfa, senza che vi sia un effettivo afflusso di denaro.
  • Un gruppo di imprese utilizza una società fiduciaria per effettuare sottoscrizioni incrociate tra le controllate, mascherando la reciprocità.
  • Due startup si accordano per acquistare ciascuna azioni dell'altra al fine di apparire più capitalizzate agli occhi di potenziali investitori.
  • Una holding e la sua controllata tentano di incrementare il capitale mediante sottoscrizione reciproca, eludendo il divieto attraverso un intermediario.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non vieta l'acquisto da parte di una società delle proprie azioni (disciplinato dall'art. 2357 c.c.).
  • Non regola la sottoscrizione di azioni della società controllante da parte della controllata (art. 2359-quinquies c.c.).
  • Non si applica alle società a responsabilità limitata, poiché riguarda solo le 'azioni' delle società per azioni.
  • Non vieta le semplici partecipazioni incrociate già esistenti, ma solo la sottoscrizione reciproca per costituire o aumentare il capitale.

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