Luogo di convocazione dell'assemblea: Art. 2363
L'assemblea deve essere convocata nel comune in cui ha sede la società, salvo che lo statuto preveda diversamente. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La regola è semplice: l'assemblea si tiene nel comune dove la società ha la sede legale, salvo che lo statuto scelga un luogo diverso. La norma indica solo il comune, non il singolo indirizzo.
La menzione dell'assemblea ordinaria o straordinaria non ne elenca le materie: quella distinzione è sviluppata dagli articoli successivi, che attribuiscono le competenze e disciplinano la convocazione.
Se lo statuto prevede un luogo di riunione diverso dalla sede, prevale lo statuto; se tace, torna applicabile la regola del comune della sede sociale.
Quando si applica
- Una società ha sede legale a Milano e lo statuto non dice nulla sul luogo dell'assemblea: la riunione va convocata a Milano.
- Lo statuto prevede che l'assemblea si tenga nel comune dove ha sede la controllante: questa previsione prevale sulla regola generale.
- L'avviso di convocazione fissa la riunione in un comune diverso da quello della sede sociale, senza che lo statuto lo consenta: la situazione è quella regolata dal primo periodo dell'art. 2363.
- La convocazione qualifica la riunione come assemblea straordinaria: la norma richiama questa categoria, ma le sue regole sono altrove.
Cosa questo articolo non dice
- Le formalità dell'avviso di convocazione: queste sono nell'art. 2366.
- Le materie dell'assemblea ordinaria e straordinaria: ne trattano gli artt. 2364, 2364-bis e 2365.
- Il diritto di intervento e di voto (art. 2370) e la rappresentanza in assemblea (art. 2372).
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