Competenze dell'assemblea ordinaria Art. 2364
L'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina vertici e sindaci e si convoca entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ex Art. 2364.
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che "L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all' art. 2364 del codice civile , il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle società interessate".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria determina l'indirizzo dell'organizzazione approvando il bilancio di esercizio, nominando e revocando gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale. Essa stabilisce i compensi spettanti a tali organi se non definiti dallo statuto e delibera sulle eventuali azioni di responsabilità a loro carico.
La convocazione deve avvenire almeno una volta l'anno entro il termine previsto dallo statuto e non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di bilancio consolidato o di particolari esigenze relative alla struttura dell'ente, lo statuto può allungare il termine fino a centottanta giorni, imponendo agli amministratori di motivare il ritardo nella relazione di cui all'articolo 2428.
L'assemblea esamina inoltre le autorizzazioni per atti gestionali richieste dallo statuto e approva il regolamento dei propri lavori. Il conferimento di autorizzazioni non solleva gli amministratori dalla responsabilità personale per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Quando si applica
- I soci approvano il bilancio di esercizio presentato dal consiglio di amministrazione entro il termine ordinario.
- L'assemblea vota la nomina del nuovo collegio sindacale e ne stabilisce i compensi non determinati dallo statuto.
- I soci deliberano di promuovere l'azione sociale di responsabilità contro un amministratore per cattiva gestione.
- La società proroga la convocazione a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la redazione del bilancio consolidato.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dell'assemblea ordinaria per le società organizzate con il sistema dualistico dotate di consiglio di sorveglianza.
- Le deliberazioni straordinarie relative alle modifiche dello statuto o alle operazioni straordinarie sul capitale.
- Le regole procedurali concernenti le formalità di convocazione e i quorum costitutivi dell'organo assembleare.
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