Art. 2370 Codice Civile

Art. 2370: diritto di intervento e voto

L'articolo regola chi può votare in assemblea, deposito azioni entro 2 giorni non festivi per azioni diffuse, e voto per corrispondenza o via elettronica.

Testo ufficiale Art. 2370 Codice Civile — Italia

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che possono intervenire in assemblea soltanto i titolari del diritto di voto. Per le società le cui azioni non sono in gestione accentrata, lo statuto può imporre il deposito preventivo delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando un termine. Se le azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante, tale termine non può superare due giorni non festivi.

Per le azioni nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di chi ha partecipato o depositato. Lo statuto può consentire l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, oppure il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi vota in questi modi è considerato intervenuto. Restano ferme le leggi speciali per la legittimazione nelle società con azioni in gestione accentrata.

Quando si applica

  • Un azionista che vuole partecipare all'assemblea ma non ha ancora depositato le azioni presso la sede sociale.
  • Una società con azioni diffuse fissa nel bando un termine di deposito di tre giorni, in contrasto con il limite di due giorni non festivi.
  • Un azionista vota per corrispondenza e la società lo considera presente ai fini del quorum costitutivo.
  • Lo statuto consente l'intervento via videoconferenza e un azionista partecipa da remoto.
  • Un azionista deposita le azioni ma dopo l'assemblea chiede di ritirarle prima che essa abbia luogo, mentre lo statuto lo vieta.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la validità delle delibere assembleari (art. 2377-2379).
  • Non disciplina la rappresentanza in assemblea (art. 2372).
  • Non stabilisce le modalità di convocazione (art. 2366).
  • Non riguarda la legittimazione per azioni in gestione accentrata, regolata da leggi speciali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2370 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile