Competenze dell'assemblea straordinaria - Art. 2365
L'Art. 2365 stabilisce le competenze dell'assemblea straordinaria: modifiche dello statuto, nomina dei liquidatori e deleghe agli amministratori.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'assemblea straordinaria dei soci ha la competenza sulle decisioni fondamentali per la vita della società. Rientrano tra i suoi compiti principali la modifica delle regole contenute nello statuto sociale, la nomina dei liquidatori e la definizione dei relativi poteri in fase di scioglimento, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla legge.
Lo statuto della società può tuttavia attribuire alcune di queste decisioni direttamente all'organo amministrativo o ai consigli di gestione e sorveglianza. Tra queste rientrano lo spostamento della sede sociale sul territorio nazionale, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale per recesso del socio e la fusione nei casi semplificati disciplinati dagli articoli 2505 e 2505-bis.
In tutti i casi di modifica statutaria resta obbligatorio applicare la disciplina stabilita dall'articolo 2436.
Quando si applica
- I soci si riuniscono davanti al notaio per cambiare l'oggetto sociale e la denominazione della società.
- L'assemblea nomina i liquidatori e ne stabilisce i poteri a seguito dello scioglimento della società.
- Gli amministratori approvano lo spostamento della sede sociale in un altro comune italiano in forza della previsione statutaria.
- Il consiglio di amministrazione delibera la soppressione di una sede secondaria della società.
Cosa questo articolo non dice
- L'approvazione del bilancio di esercizio annuo, di competenza dell'assemblea ordinaria.
- La nomina e la revoca ordinaria degli amministratori e dei sindaci.
- La determinazione del compenso destinato agli amministratori.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2365 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.