Art. 2365 Codice Civile

Competenze dell'assemblea straordinaria - Art. 2365

L'Art. 2365 stabilisce le competenze dell'assemblea straordinaria: modifiche dello statuto, nomina dei liquidatori e deleghe agli amministratori.

Testo ufficiale Art. 2365 Codice Civile — Italia

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'assemblea straordinaria dei soci ha la competenza sulle decisioni fondamentali per la vita della società. Rientrano tra i suoi compiti principali la modifica delle regole contenute nello statuto sociale, la nomina dei liquidatori e la definizione dei relativi poteri in fase di scioglimento, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla legge.

Lo statuto della società può tuttavia attribuire alcune di queste decisioni direttamente all'organo amministrativo o ai consigli di gestione e sorveglianza. Tra queste rientrano lo spostamento della sede sociale sul territorio nazionale, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale per recesso del socio e la fusione nei casi semplificati disciplinati dagli articoli 2505 e 2505-bis.

In tutti i casi di modifica statutaria resta obbligatorio applicare la disciplina stabilita dall'articolo 2436.

Quando si applica

  • I soci si riuniscono davanti al notaio per cambiare l'oggetto sociale e la denominazione della società.
  • L'assemblea nomina i liquidatori e ne stabilisce i poteri a seguito dello scioglimento della società.
  • Gli amministratori approvano lo spostamento della sede sociale in un altro comune italiano in forza della previsione statutaria.
  • Il consiglio di amministrazione delibera la soppressione di una sede secondaria della società.

Cosa questo articolo non dice

  • L'approvazione del bilancio di esercizio annuo, di competenza dell'assemblea ordinaria.
  • La nomina e la revoca ordinaria degli amministratori e dei sindaci.
  • La determinazione del compenso destinato agli amministratori.

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