Convocazione assemblea su richiesta soci: Art. 2367
Soci con un ventesimo o un decimo del capitale possono chiedere la convocazione dell'assemblea. In mancanza provvede il tribunale. Art. 2367
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I soci di minoranza che rappresentano una specifica quota del capitale sociale, ovvero almeno un ventesimo nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio o un decimo nelle altre, hanno il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea indicando gli argomenti da trattare. Gli amministratori o il consiglio di gestione sono tenuti a provvedere senza ritardo.
Se gli organi amministrativi e gli organi di controllo non provvedono alla convocazione, i soci possono rivolgersi al tribunale. Il giudice, sentiti i componenti degli organi sociali, ordina con decreto la convocazione e individua il presidente dell'assemblea, a condizione che il rifiuto di convocare l'assemblea risulti privo di giustificazione.
La procedura su richiesta dei soci non è ammessa per le decisioni su cui l'assemblea delibera, a norma di legge, esclusivamente su proposta degli amministratori oppure sulla base di un progetto o di una relazione che la legge impone sia predisposta dall'organo di gestione.
Quando si applica
- I soci di una società non quotata in possesso di un decimo del capitale chiedono formalmente agli amministratori la convocazione dell'assemblea per valutare la revoca degli amministratori stessi, ma questi ignorano la domanda.
- Un gruppo di azionisti che detiene un ventesimo del capitale di una società quotata richiede la convocazione dell'assemblea indicando specifici argomenti relativi alla gestione straordinaria.
- A seguito dell'inerzia ingiustificata sia degli amministratori sia del collegio sindacale, i soci richiedenti si rivolgono al tribunale per ottenere un decreto di convocazione giudiziale dell'assemblea.
Cosa questo articolo non dice
- Richiesta dei soci di convocare l'assemblea per approvare il bilancio di esercizio sulla base di una propria proposta, poiché l'approvazione richiede la relazione predisposta dagli amministratori.
- Impugnazione delle deliberazioni assembleari per vizi o irregolarità della convocazione.
- Domanda presentata dai soci durante la riunione per rinviare l'assemblea ad altra data adducendo insufficiente informazione sulle materie in discussione.
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