Conflitto d'interessi e voto in assemblea Art. 2373
La deliberazione approvata col voto determinante di chi è in conflitto d'interessi è impugnabile ex art. 2377 se può recare danno alla società.
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Avere un interesse personale o per conto di terzi in contrasto con quello della società non priva automaticamente il socio del diritto di voto in assemblea. La deliberazione adottata è tuttavia impugnabile quando il voto del soggetto in conflitto è stato determinante per il raggiungimento della maggioranza e la decisione è idonea a recare un danno alla società.
Per stabilire se il voto sia stato determinante occorre sottoporlo alla cosiddetta prova di resistenza: si sottrae il voto del socio in conflitto dal conteggio e si verifica se la deliberazione sarebbe stata approvata egualmente. Se la maggioranza viene meno e la delibera comporta un rischio di danno patrimoniale o gestionale, si applica la disciplina dell'annullabilità.
La norma dispone inoltre un divieto assoluto di voto per gli amministratori nelle deliberazioni che riguardano l'azione di responsabilità nei loro confronti, e per i componenti del consiglio di gestione nelle decisioni relative a nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Quando si applica
- Un socio vota a favore dell'acquisto di un immobile appartenente a una società di cui è unico proprietario a condizioni svantaggiose per la società acquirente.
- Un amministratore che possiede quote azionarie partecipa al voto dell'assemblea chiamata a deliberare sull'azione sociale di responsabilità nei suoi confronti.
- Un socio vota l'approvazione di un contratto di fornitura con una propria impresa individuale senza il quale la delibera non avrebbe raggiunto la maggioranza.
- Un componente del consiglio di gestione esprime il proprio voto nell'assemblea chiamata a revocare o nominare i membri del consiglio di sorveglianza.
Cosa questo articolo non dice
- L'invalidità automatica della delibera per la sola presenza di un socio in conflitto di interessi senza che il voto sia determinante o dannoso.
- Il conflitto di interessi degli amministratori nell'ambito delle decisioni del consiglio di amministrazione.
- I casi di nullità radicale della deliberazione per mancanza di convocazione o di verbale, disciplinati dall'articolo 2379.
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