Art. 238 Codice Civile

Irreclamabilità di stato di figlio - Art. 238

Art. 238 c.c. impedisce di reclamare uno stato di figlio diverso da atto di nascita e possesso di stato, tranne eccezioni ex artt. 128,234,239,240,244.

Testo ufficiale Art. 238 Codice Civile — Italia

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce che nessuno può reclamare uno stato di figlio diverso da quello che risulta dall'atto di nascita di figlio legittimo e dal possesso di stato conforme a quell'atto. In altre parole, chi ha un atto di nascita che lo indica come figlio legittimo e possiede da sempre quello status (per esempio, è stato cresciuto come tale) non può chiedere di essere riconosciuto come figlio di un'altra persona o con una diversa qualifica.

Per 'atto di nascita di figlio legittimo' si intende il certificato di nascita che attesta la nascita da genitori sposati; per 'possesso di stato conforme' si intende la situazione di fatto in cui la persona è stata trattata e considerata come figlio legittimo (ad esempio, il cognome, il mantenimento, l'educazione).

La regola non è assoluta: l'articolo stesso elenca le eccezioni previste dagli articoli 128 (sull'impugnazione del riconoscimento di figlio nato nel matrimonio), 234 (sulla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità), 239 (sul disconoscimento di paternità), 240 (sull'azione di reclamo dello stato di figlio) e 244 (sul disconoscimento per difetto di veridicità). Inoltre, il secondo comma dell'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Quando si applica

  • Una persona nata da genitori sposati, con atto di nascita che la indica come figlia legittima, vuole disconoscere la paternità del marito della madre e reclamare un diverso padre biologico.
  • Un figlio adottivo scopre la sua adozione e tenta di farsi riconoscere come figlio legittimo dei genitori biologici, contraddicendo l'atto di nascita adottivo.
  • Un erede contesta la legittimità di un altro erede sostenendo che l'atto di nascita di quest'ultimo è falso e che in realtà è figlio di un altro uomo, cercando di escluderlo dalla successione.
  • Una persona cresciuta come figlia legittima, ma che scopre un testamento segreto in cui il padre dichiara di non essere il padre biologico, tenta di reclamare lo stato di figlio naturale del vero padre.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la determinazione della filiazione al di fuori del matrimonio (figli naturali o nati fuori dal matrimonio), che è disciplinata da altre norme del codice civile (es. artt. 250 e seguenti).
  • Non impedisce l'azione di disconoscimento di paternità nei casi espressamente previsti dall'art. 244 (difetto di veridicità dell'atto di nascita).
  • Non si applica quando manca il possesso di stato conforme, cioè quando la persona non è stata trattata come figlio legittimo (ad esempio, il padre non l'ha mai riconosciuta o cresciuta).
  • Non riguarda la validità formale dell'atto di nascita stesso, che può essere impugnato per falsità sotto altri profili.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 238 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile