Art. 2420-ter Codice Civile

Delega CDA obbligazioni convertibili Art. 2420-ter

Lo statuto può delegare agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili fino a un ammontare determinato per massimo cinque anni.

Testo ufficiale Art. 2420-ter Codice Civile — Italia

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma consente allo statuto di un'azienda di attribuire agli amministratori la facoltà di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, senza dover ogni volta convocare l'assemblea dei soci.

La delega deve indicare l'ammontare massimo emettibile e può essere concessa per un periodo non superiore a cinque anni dalla registrazione della società o dalla modifica statutaria. L'attribuzione del potere di emettere il prestito comprende automaticamente anche la facoltà di deliberare il relativo aumento del capitale sociale. All'emissione si applica quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2410.

Quando si applica

  • Il consiglio di amministrazione delibera l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile sfruttando la delega prevista originariamente nell'atto costitutivo.
  • L'assemblea straordinaria modifica lo statuto per concedere agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in più tranche nei successivi cinque anni.
  • Gli amministratori dispongono l'aumento del capitale sociale a servizio della conversione dei titoli emessi in esecuzione della delega statutaria.

Cosa questo articolo non dice

  • Emissione di obbligazioni convertibili decisa direttamente dall'assemblea straordinaria anziché delegata alla gestione, regolata dall'articolo 2420-bis.
  • Rispettare i limiti generali quantitativi per la deliberazione di prestiti obbligazionari, disciplinati dall'articolo 2412.
  • Nomina, compiti e funzionamento dell'assemblea e del rappresentante comune degli obbligazionisti, disciplinati dagli articoli 2415 e 2417.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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