Costituzione s.r.l. semplificata – Art. 2463-bis
Disciplina la costituzione della s.r.l. semplificata, con capitale da 1 a meno di 10.000 euro, atto pubblico su modello standard, clausole inderogabili.
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche ... . L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori ... . Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili . La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99 . Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo introduce una forma semplificata di società a responsabilità limitata, riservata a persone fisiche. Il capitale sociale può essere compreso tra 1 euro e meno di 10.000 euro, deve essere sottoscritto e interamente versato in denaro al momento della costituzione.
L'atto costitutivo va redatto per atto pubblico seguendo un modello standard fissato con decreto ministeriale. Le clausole di quel modello non possono essere modificate. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società a responsabilità limitata semplificata".
Per quanto non disposto dall'articolo, si applicano le norme sulla s.r.l. ordinaria, purché compatibili.
Quando si applica
- Un imprenditore individuale che costituisce una s.r.l. semplificata con un capitale di 1 euro.
- Un gruppo di soci che utilizza il modello standard redatto dal Ministero della Giustizia per l'atto costitutivo.
- Un notaio che redige l'atto costitutivo per atto pubblico in conformità al modello tipizzato.
- Un socio che versa l'intero conferimento in denaro all'organo amministrativo al momento della costituzione.
- Una società che deve indicare nella corrispondenza la denominazione 'società a responsabilità limitata semplificata'.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il trasferimento delle partecipazioni, regolato dall'art. 2469.
- Non permette conferimenti in natura (solo denaro, diversamente dall'art. 2464 per la s.r.l. ordinaria).
- Non si applica a società con capitale pari o superiore a 10.000 euro (per quelle si applica l'art. 2463).
- Non consente di modificare le clausole del modello standard, che sono inderogabili.
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