Art. 2487-ter Codice Civile

Revoca della liquidazione societaria - Art. 2487-ter

La società può revocare lo stato di liquidazione in ogni momento. La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall'iscrizione, salvo consenso dei creditori.

Testo ufficiale Art. 2487-ter Codice Civile — Italia

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436. La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Una società in liquidazione può decidere in qualsiasi momento di riprendere l'attività ordinaria e revocare lo stato di liquidazione. Se la liquidazione è stata determinata da una causa di scioglimento, l'assemblea deve prima eliminare tale causa, votando la delibera con le maggioranze stabilite per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

La deliberazione approvata deve essere iscritta nel registro delle imprese applicando l'articolo 2436. La revoca non produce effetti immediati verso i terzi: acquista efficacia solo trascorsi sessanta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Il differimento di sessanta giorni non si applica se vi è il consenso di tutti i creditori sociali o se i creditori che non hanno acconsentito vengono integralmente pagati. Se un creditore anteriore all'iscrizione propone opposizione entro il termine di sessanta giorni, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Quando si applica

  • I soci approvano in assemblea la ripresa dell'attività d'impresa eliminando la causa che aveva portato allo scioglimento.
  • Un creditore sociale anteriore alla delibera propone opposizione entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.
  • La società paga tutti i creditori che non hanno acconsentito alla delibera per rendere subito efficace la revoca della liquidazione.
  • L'assemblea vota la revoca della liquidazione adottando le maggioranze prescritte per le modifiche statutarie.

Cosa questo articolo non dice

  • L'elenco delle cause che determinano lo scioglimento della società, disciplinato dall'articolo 2484.
  • La nomina, la sostituzione o la revoca dei liquidatori, regolate dall'articolo 2487.
  • La redazione e la cancellazione della società a seguito del bilancio finale di liquidazione, previste dagli articoli 2492 e 2495.

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