Abrogato dal D.Lgs. 6/2003 (Art. 2504-quinquies)
L'articolo 2504-quinquies del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e non è più in vigore dal 2003.
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2504-quinquies del Codice Civile non è più in vigore. È stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito l'intero Capo IX del Titolo V del Libro V (articoli da 2501 a 2506-quater).
La materia delle fusioni e scissioni è oggi disciplinata dagli articoli che seguono il 2501 e che non sono stati abrogati. Nessuna disposizione attuale porta il numero 2504-quinquies.
Quando si applica
- Fusione per incorporazione (prima dell'abrogazione)
- Fusione mediante costituzione di nuova società (prima dell'abrogazione)
- Scissione totale (prima dell'abrogazione)
- Scissione parziale (prima dell'abrogazione)
Cosa questo articolo non dice
- Gli effetti della fusione (oggi regolati dall'art. 2504-bis)
- L'opposizione dei creditori alla fusione (art. 2503)
- L'invalidità della fusione (art. 2504-quater)
- Il progetto di fusione (art. 2501-ter)
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2504-quinquies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.