Prevalenza dei registri su copie e certificati (Art. 2676)
Ai sensi dell'art. 2676 c.c., in caso di diversità, i registri immobiliari prevalgono su copie e certificati del conservatore.
Diversità tra registri, copie e certificati. Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se c'è una differenza tra quello che sta scritto nei registri immobiliari ufficiali (tenuti dal conservatore) e quello che sta scritto in una copia o in un certificato rilasciato dallo stesso conservatore, vince il registro. Il registro è la fonte originale e autorevole; la copia o il certificato sono solo estratti e possono contenere errori. Questa regola vale per qualsiasi tipo di copia o certificato, compresi quelli ipotecari e quelli di proprietà.
Quando si applica
- Una copia di una trascrizione riporta un numero di partita sbagliato, ma nel registro originale il numero è corretto.
- Un certificato ipotecario elenca meno iscrizioni di quelle effettivamente presenti nel registro.
- Un acquirente consulta un certificato che indica l'immobile libero da pesi, mentre il registro mostra un'ipoteca ancora valida.
- Il conservatore rilascia una copia con una data di trascrizione diversa da quella annotata nel registro.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la validità giuridica degli atti trascritti (ad esempio se la trascrizione è nulla o annullabile).
- Non disciplina la responsabilità del conservatore per errori commessi nei registri stessi.
- Non si applica a divergenze tra registri di uffici immobiliari diversi (es. due province).
- Non copre il caso in cui il registro stesso contenga un errore materiale (la regola vale solo tra registro e derivati).
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