Art. 2679 Codice Civile

Registri particolari del conservatore Art. 2679

L'articolo 2679 impone al conservatore di tenere, oltre al registro generale, i registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.

Testo ufficiale Art. 2679 Codice Civile — Italia

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce quali registri specifici devono essere tenuti presso la conservatoria dei registri immobiliari, affiancandoli al registro generale d'ordine.

I registri particolari sono suddivisi per tipologia di atto: il registro delle trascrizioni riguarda gli atti che trasferiscono o modificano la proprietà e altri diritti reali; il registro delle iscrizioni serve per le garanzie reali, come le ipoteche; il registro delle annotazioni raccoglie le vicende successive che modificano, sospendono o cancellano precedenti trascrizioni o iscrizioni.

La norma rinvia alle modalità previste dall'articolo 2664 per la tenuta di tali registri e specifica che la legge può ordinare la tenuta di ulteriori registri specifici.

Quando si applica

  • La registrazione dell'atto di compravendita di una casa nel registro delle trascrizioni.
  • L'iscrizione di un'ipoteca bancaria a garanzia di un mutuo nel registro delle iscrizioni.
  • L'annotazione della cancellazione di un'ipoteca a margine del registro delle iscrizioni.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina del registro generale d'ordine.
  • Gli orari e i giorni di apertura degli uffici della conservatoria.
  • I casi e le condizioni in cui il conservatore può rifiutare la ricezione di un atto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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