Registri particolari del conservatore Art. 2679
L'articolo 2679 impone al conservatore di tenere, oltre al registro generale, i registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce quali registri specifici devono essere tenuti presso la conservatoria dei registri immobiliari, affiancandoli al registro generale d'ordine.
I registri particolari sono suddivisi per tipologia di atto: il registro delle trascrizioni riguarda gli atti che trasferiscono o modificano la proprietà e altri diritti reali; il registro delle iscrizioni serve per le garanzie reali, come le ipoteche; il registro delle annotazioni raccoglie le vicende successive che modificano, sospendono o cancellano precedenti trascrizioni o iscrizioni.
La norma rinvia alle modalità previste dall'articolo 2664 per la tenuta di tali registri e specifica che la legge può ordinare la tenuta di ulteriori registri specifici.
Quando si applica
- La registrazione dell'atto di compravendita di una casa nel registro delle trascrizioni.
- L'iscrizione di un'ipoteca bancaria a garanzia di un mutuo nel registro delle iscrizioni.
- L'annotazione della cancellazione di un'ipoteca a margine del registro delle iscrizioni.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del registro generale d'ordine.
- Gli orari e i giorni di apertura degli uffici della conservatoria.
- I casi e le condizioni in cui il conservatore può rifiutare la ricezione di un atto.
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