Divieto di rimozione dei registri - Art. 2681
Art. 2681 vieta la rimozione dei registri dall'ufficio del conservatore, salvo ordine di corte d'appello se necessaria e con cautele.
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2681 del Codice Civile vieta di rimuovere i registri tenuti dal conservatore (come il registro generale d'ordine e gli altri registri immobiliari) dall'ufficio di quest'ultimo. La rimozione è permessa solo se ordinata da una corte d'appello, che deve riconoscere la necessità dello spostamento e stabilire le cautele per salvaguardare l'integrità e la consultabilità dei registri.
Nessun'altra autorità o persona può autorizzare la rimozione, nemmeno lo stesso conservatore. Il divieto garantisce la sicurezza dei registri pubblici e impedisce che vengano alterati o smarriti al di fuori del controllo ufficiale.
Quando si applica
- Un avvocato chiede di portare il registro generale d'ordine fuori dall'ufficio per studiarlo, ma il conservatore rifiuta perché manca l'ordine della corte d'appello.
- Una parte in causa richiede che il registro originale sia esibito in tribunale; solo la corte d'appello può ordinarne la rimozione con le opportune cautele.
- Il conservatore intende spostare il registro in un altro locale per restauro; anche in questo caso serve l'autorizzazione della corte d'appello.
- Un notaio chiede di portare il registro fuori sede per confrontarlo con altri atti; la norma lo vieta senza l'ordine della corte d'appello.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla rimozione di copie o estratti certificati dei registri, che possono essere rilasciati senza autorizzazione della corte.
- Non copre la rimozione per cause di forza maggiore come incendio o alluvione; la norma non prevede eccezioni esplicite per emergenze.
- Non vieta la consultazione dei registri all'interno dell'ufficio del conservatore, che è disciplinata da altre norme.
- Non riguarda l'eliminazione fisica o lo scarto dei registri, regolati da disposizioni diverse.
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