Consegna del documento per pegno di credito – Art. 2801
Se il credito dato in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore pignoratizio (Art. 2801 c.c.).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2801 del codice civile stabilisce un obbligo specifico per il costituente di un pegno su un credito. Se il credito dato in pegno risulta da un documento (ad esempio una cambiale, un contratto di mutuo, una fattura), il costituente deve consegnare quel documento al creditore pignoratizio.
La consegna del documento è un adempimento previsto dalla legge per il pegno di crediti documentati. Il termine 'costituente' indica chi ha costituito il pegno, di solito il debitore che dà in garanzia un proprio credito. Il creditore pignoratizio è colui che riceve il pegno.
L'articolo non specifica cosa accade in caso di mancata consegna, ma stabilisce chiaramente l'obbligo.
Quando si applica
- Tizio dà in pegno una cambiale a Caio; Tizio deve consegnare la cambiale a Caio.
- Una società cede in pegno un credito verso un cliente, documentato da una fattura; la società deve consegnare la fattura al creditore.
- Un privato dà in pegno un credito derivante da un contratto di mutuo; deve consegnare il contratto.
- Il creditore pignoratizio chiede il documento che prova il credito, ma il costituente rifiuta di consegnarlo.
Cosa questo articolo non dice
- La consegna di un bene materiale dato in pegno (es. un gioiello) – disciplinata dagli artt. 2792 e seguenti.
- Il caso in cui il credito non è documentato – qui non c'è obbligo di consegna di alcun documento.
- Le conseguenze della mancata consegna del documento – l'articolo non le prevede.
- Il pegno di diritti diversi dai crediti (es. pegno di azioni) – regolato dall'art. 2806.
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