Eccezioni opponibili dal debitore di credito Art. 2805
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le sue eccezioni, ma perde la compensazione anteriore se accetta senza riserve.
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un credito viene dato in pegno a garanzia di un altro debito, la persona tenuta a pagare quel credito (il debitore ceduto) conserva la possibilità di far valere nei confronti del creditore pignoratizio le stesse difese ed eccezioni che avrebbe potuto opporre al proprio creditore originario. Questo include difese relative alla validità del contratto originale o alla mancata esecuzione della prestazione.
Esiste tuttavia un limite specifico riguardante la compensazione. Se il debitore ha accettato la costituzione del pegno senza inserire riserve esplicite, non può più evitare il pagamento eccependo che il debito si era già estinto per compensazione con un proprio controcredito prima della nascita del pegno.
Quando si applica
- Un debitore rifiuta il pagamento al creditore pignoratizio contestando l'inadempimento del contratto stipulato con il creditore originario.
- Un debitore fa valere verso chi detiene il pegno l'avvenuto pagamento parziale già effettuato al creditore originario prima della notifica.
- Un debitore prova a opporre in compensazione un vecchio controcredito dopo aver firmato un'accettazione del pegno senza alcuna riserva.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura di incasso effettivo e riscossione del credito dato in pegno alla sua scadenza, disciplinata dall'articolo 2803.
- L'assegnazione o la vendita forzata del credito garantito, regolata dall'articolo 2804.
- Le garanzie reali su cose fisiche e beni mobili materiali, per le quali si applicano le norme sugli articoli 2796 e seguenti.
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