Forma del pegno su diritti diversi dai crediti – Art. 2806
Il pegno su diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma del trasferimento del diritto, salvo l'art. 2787, c.3. Leggi speciali prevalgono.
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il pegno su diritti diversi dai crediti (ad esempio il diritto di usufrutto, il diritto d'autore, le partecipazioni sociali) si costituisce seguendo la forma prevista per il trasferimento di quel diritto. Se per trasferire il diritto serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, il pegno richiede la stessa forma.
Restano fermi i requisiti di forma del terzo comma dell'art. 2787 (scrittura con data certa) e le eventuali forme previste da leggi speciali.
Quando si applica
- Pegno su un brevetto industriale: per trasferire il brevetto serve atto scritto, quindi il pegno richiede la stessa forma.
- Pegno su una quota di SRL: la forma richiesta per il trasferimento della quota è l'atto pubblico o scrittura autenticata, così anche per il pegno.
- Pegno sul diritto di usufrutto di un immobile: l'usufrutto si trasferisce con atto scritto e trascrizione, quindi il pegno segue la stessa forma.
- Pegno su un diritto d'autore: per la cessione del diritto d'autore è sufficiente la forma scritta, quindi il pegno richiede la scrittura.
Cosa questo articolo non dice
- Pegno di crediti – è regolato dagli artt. 2803-2807 e non da questo articolo.
- Pegno di cose mobili – disciplinato dall'art. 2787 e seguenti, non da questa norma.
- Ipoteca su beni immobili – istituto diverso, regolato dagli artt. 2808 e segg.
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