Art. 2804 Codice Civile

Assegnazione o vendita del credito in pegno - Art. 2804

Il creditore insoddisfatto può ottenere l'assegnazione del credito in pegno fino a concorrenza del suo credito, o venderlo se non scaduto (art. 2797).

Testo ufficiale Art. 2804 Codice Civile — Italia

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il creditore che ha ricevuto in pegno un credito (cioè il diritto di riscuotere una somma da un terzo) e non è stato pagato dal suo debitore può chiedere che quel credito gli venga assegnato in pagamento, fino all'importo che gli è dovuto. Se il credito in pegno non è ancora scaduto, il creditore può invece chiederne la vendita, seguendo le forme previste dall'articolo 2797 (vendita di cose date in pegno).

La norma disciplina due rimedi alternativi: l'assegnazione diretta del credito, che estingue il debito del debitore originario fino a concorrenza, oppure la vendita forzata del credito stesso, applicabile solo quando il termine di pagamento non è ancora arrivato. In entrambi i casi il creditore insoddisfatto può agire senza dover attendere la scadenza del proprio credito.

Quando si applica

  • Un artigiano ha ricevuto in pegno una cambiale da un cliente che non paga il suo debito. L'artigiano può chiedere al giudice che la cambiale gli venga assegnata in pagamento per l'importo dovuto.
  • Una banca ha in pegno un contratto di finanziamento concesso a un terzo. Se il suo cliente non restituisce il prestito, la banca può farsi assegnare il credito del finanziamento fino a copertura del proprio credito.
  • Un fornitore ha in pegno una fattura non ancora scaduta emessa dal suo debitore verso un suo cliente. Se il debitore non paga, il fornitore può vendere all'asta quella fattura secondo le regole dell'articolo 2797.
  • Un privato ha dato in pegno un diritto di credito verso un condominio. Il creditore pignoratizio, non ricevendo il pagamento, può chiedere l'assegnazione del credito condominiale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la restituzione della cosa materiale data in pegno (articolo 2794).
  • Non disciplina la vendita anticipata di un bene mobile in pegno (articolo 2795).
  • Non si applica al pegno di diritti diversi dai crediti, come l'usufrutto o le partecipazioni sociali (articolo 2806).
  • Non tratta le eccezioni che il debitore del credito in pegno può opporre al creditore pignoratizio (articolo 2805).

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