Riscossione interessi e prestazioni periodiche - Art. 2802
Il creditore pignoratizio deve riscuotere interessi e prestazioni periodiche, imputandoli a spese e interessi poi al capitale, e compiere atti conservativi.
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il creditore pignoratizio è chi riceve un bene in garanzia di un debito. Quando il bene dato in pegno è un credito (ad esempio il diritto a ricevere pagamenti da un terzo), questo articolo gli impone di riscuotere gli interessi maturati su quel credito e ogni altra prestazione periodica dovuta dal debitore del credito.
I soldi riscossi vanno imputati prima a coprire le spese sostenute per la riscossione e gli interessi ancora dovuti sul debito principale; l'eventuale eccedenza si imputa al capitale del debito garantito dal pegno.
Inoltre, il creditore pignoratizio deve compiere tutti gli atti necessari a conservare il credito ricevuto in pegno, come interrompere la prescrizione o notificare atti al debitore del credito. Se non lo fa, la garanzia può deteriorarsi.
Quando si applica
- Un imprenditore dà in pegno un credito commerciale (fatture) e il creditore pignoratizio riscuote gli interessi di mora e li imputa.
- Una banca riceve in pegno un contratto di mutuo con pagamenti periodici e deve riscuotere le rate e imputarle secondo l'ordine stabilito.
- Un privato dà in pegno un credito verso un inquilino (canoni di locazione); il creditore pignoratizio riscuote i canoni e li imputa.
- Il creditore pignoratizio deve notificare al debitore del credito che il credito è stato dato in pegno, per impedire che il debitore paghi al vecchio creditore.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il diritto del creditore pignoratizio di vendere il credito ricevuto in pegno (è regolato dall'art. 2804).
- Non riguarda il divieto per il creditore pignoratizio di usare o disporre della cosa data in pegno (art. 2792).
- Non stabilisce l'ordine di prelazione tra più creditori (art. 2800).
- Non copre la restituzione della cosa al termine del pegno (art. 2794).
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