Art. 2803 Codice Civile

Riscossione del credito in pegno - Art. 2803

L'art. 2803 c.c. obbliga a riscuotere il credito dato in pegno alla scadenza; se il credito garantito è scaduto, il creditore può trattenere quanto spettante.

Testo ufficiale Art. 2803 Codice Civile — Italia

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando un credito viene concesso in pegno a garanzia di un'obbligazione, il creditore pignoratizio ha il dovere di riscuoterlo nel momento in cui giunge a scadenza. Qualora la prestazione incassata consista in denaro o altri beni fungibili, il debitore che ha costituito il pegno ha la facoltà di domandare che tali somme o beni vengano depositati nel luogo concordato dalle parti o stabilito dall'autorità giudiziaria.

Se anche il credito garantito risulta già scaduto, il creditore ha la facoltà di trattenere l'importo riscosso fino a concorrenza del proprio credito, restituendo la parte eccedente al costituente. Nel caso in cui l'oggetto della riscossione sia rappresentato da beni diversi dal denaro, il creditore può procedere alla vendita o chiederne l'assegnazione applicando le procedure previste dagli articoli 2797 e 2798.

Quando si applica

  • Un creditore pignoratizio incassa la somma dovuta dal terzo debitore alla scadenza del credito ricevuto in garanzia.
  • Il debitore chiede il deposito giudiziario della somma incassata dal creditore pignoratizio prima che il debito garantito sia giunto a scadenza.
  • Il creditore, avendo un credito garantito ormai scaduto, trattiene il denaro riscosso dal pegno e restituisce l'eccedenza al debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita o l'assegnazione diretta del credito dato in pegno prima della sua riscossione, regolata dall'articolo 2804.
  • La riscossione degli interessi e delle prestazioni periodiche prodotte dal credito, prevista dall'articolo 2802.
  • Le eccezioni che il terzo debitore può opporre al creditore pignoratizio, disciplinate dall'articolo 2805.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2803 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile