Art. 2827: Luogo dell'iscrizione dell'ipoteca
L'art. 2827 c.c. dispone che l'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2827 del codice civile stabilisce che l'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile oggetto della garanzia. Si tratta di una norma di carattere territoriale che determina l'ufficio competente per la pubblicità dell'ipoteca.
L'ufficio dei registri immobiliari è l'organo che cura la tenuta dei registri immobiliari. Ogni ufficio ha una circoscrizione territoriale. La regola dell'articolo 2827 fa sì che l'ipoteca sia iscritta nell'ufficio più vicino al bene, agevolando la consultazione da parte di terzi.
La disposizione si applica a tutte le forme di ipoteca, siano esse legali, giudiziali o volontarie, come previste dagli articoli 2817 e seguenti. Non specifica nulla riguardo a immobili situati in più circoscrizioni o a più immobili in uffici diversi: in tali casi si applicano le regole generali sulla pubblicità immobiliare.
Quando si applica
- Una persona vuole iscrivere un'ipoteca su un appartamento situato a Milano: deve recarsi all'ufficio dei registri immobiliari di Milano.
- Un creditore ottiene una sentenza che concede ipoteca giudiziale su un terreno agricolo in provincia di Firenze: l'iscrizione va fatta nell'ufficio di Firenze.
- Una banca concede un mutuo ipotecario su una casa in un comune: l'iscrizione dell'ipoteca avviene presso l'ufficio dei registri immobiliari del comune dove si trova la casa.
- Un alienante ha ipoteca legale sull'immobile venduto: per iscriverla, deve identificare l'ufficio competente in base al luogo dell'immobile alienato.
- Se un immobile è situato in un luogo diverso da quello della residenza del debitore, l'ipoteca si iscrive comunque nel luogo dell'immobile, non in quello del debitore.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2827 non dice nulla su come si iscrive l'ipoteca se l'immobile è in corso di costruzione (beni futuri) – quella materia è regolata dall'articolo 2823.
- Non stabilisce i documenti necessari per l'iscrizione, che sono invece indicati negli articoli 2835 e seguenti.
- Non regola l'iscrizione di ipoteca su beni indivisi, che è disciplinata dall'articolo 2825.
- Non dice nulla sull'ipoteca su beni altrui (articolo 2822).
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