Desistenza del creditore dall'incanto - Art. 2895
Il creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione desistendo, salvo consenso espresso di tutti gli altri creditori iscritti.
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che la desistenza (ritiro) del creditore che ha richiesto l'incanto (asta) non blocca automaticamente la procedura di espropriazione forzata. Per fermare l'espropriazione è necessario il consenso espresso di tutti gli altri creditori che hanno iscritto ipoteche o altri vincoli sullo stesso bene.
In pratica, anche se il creditore che ha avviato la vendita all'asta cambia idea, la vendita prosegue a meno che ogni altro creditore iscritto non dichiari esplicitamente di accettare il ritiro. Il consenso deve essere espresso, non tacito né implicito.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario chiede l'incanto, poi si accorda con il debitore e tenta di ritirare la richiesta, ma un altro creditore iscritto non dà il proprio consenso espresso: la vendita all'asta prosegue comunque.
- Una banca che ha avviato l'espropriazione decide di desistere dopo un pagamento parziale, ma gli altri creditori iscritti non acconsentono: l'asta non può essere fermata.
- Tutti i creditori iscritti firmano una dichiarazione espressa di consenso al ritiro del creditore procedente: in questo caso l'espropriazione può essere impedita.
- Il creditore che ha richiesto l'incanto muore e il suo curatore tenta di desistere, ma gli altri creditori iscritti non consentono: l'asta si tiene ugualmente.
Cosa questo articolo non dice
- Si potrebbe credere che la desistenza del creditore procedente fermi automaticamente la procedura, ma non è così: serve l'unanimità degli altri creditori iscritti.
- Si potrebbe pensare che basti il consenso della maggioranza dei creditori iscritti, mentre la legge richiede il consenso espresso di tutti.
- Si potrebbe ritenere che il consenso possa essere tacito o implicito, ma la norma richiede espressamente che sia 'espressamente' dichiarato.
- Si potrebbe immaginare che la desistenza sia possibile in qualsiasi momento senza conseguenze, ma in realtà non impedisce l'espropriazione salvo il consenso di tutti gli altri creditori iscritti.
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