Art. 2895 Codice Civile

Desistenza del creditore dall'incanto - Art. 2895

Il creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione desistendo, salvo consenso espresso di tutti gli altri creditori iscritti.

Testo ufficiale Art. 2895 Codice Civile — Italia

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che la desistenza (ritiro) del creditore che ha richiesto l'incanto (asta) non blocca automaticamente la procedura di espropriazione forzata. Per fermare l'espropriazione è necessario il consenso espresso di tutti gli altri creditori che hanno iscritto ipoteche o altri vincoli sullo stesso bene.

In pratica, anche se il creditore che ha avviato la vendita all'asta cambia idea, la vendita prosegue a meno che ogni altro creditore iscritto non dichiari esplicitamente di accettare il ritiro. Il consenso deve essere espresso, non tacito né implicito.

Quando si applica

  • Un creditore ipotecario chiede l'incanto, poi si accorda con il debitore e tenta di ritirare la richiesta, ma un altro creditore iscritto non dà il proprio consenso espresso: la vendita all'asta prosegue comunque.
  • Una banca che ha avviato l'espropriazione decide di desistere dopo un pagamento parziale, ma gli altri creditori iscritti non acconsentono: l'asta non può essere fermata.
  • Tutti i creditori iscritti firmano una dichiarazione espressa di consenso al ritiro del creditore procedente: in questo caso l'espropriazione può essere impedita.
  • Il creditore che ha richiesto l'incanto muore e il suo curatore tenta di desistere, ma gli altri creditori iscritti non consentono: l'asta si tiene ugualmente.

Cosa questo articolo non dice

  • Si potrebbe credere che la desistenza del creditore procedente fermi automaticamente la procedura, ma non è così: serve l'unanimità degli altri creditori iscritti.
  • Si potrebbe pensare che basti il consenso della maggioranza dei creditori iscritti, mentre la legge richiede il consenso espresso di tutti.
  • Si potrebbe ritenere che il consenso possa essere tacito o implicito, ma la norma richiede espressamente che sia 'espressamente' dichiarato.
  • Si potrebbe immaginare che la desistenza sia possibile in qualsiasi momento senza conseguenze, ma in realtà non impedisce l'espropriazione salvo il consenso di tutti gli altri creditori iscritti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2895 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile