Art. 2898 Codice Civile

Limiti all'espropriazione del terzo Art. 2898

Il creditore non può essere costretto ad estendere l'espropriazione ai beni liberi. Il terzo acquirente deve dichiarare il prezzo del bene ipotecato.

Testo ufficiale Art. 2898 Codice Civile — Italia

Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo. Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un terzo acquista con un unico atto più beni (mobili o immobili), dei quali soltanto alcuni sono gravati da ipoteca per uno specifico credito, il creditore ipotecario che promuove l'espropriazione non può essere costretto ad estendere il pignoramento ai beni liberi o gravati da altre e diverse iscrizioni.

Per garantire la trasparenza e consentire le relative procedure, il prezzo attribuito a ciascun immobile gravato da iscrizioni separate deve essere indicato chiaramente nella notificazione, calcolandolo in proporzione al prezzo complessivo pattuito nel titolo di acquisto.

Se dalla separazione dei beni o delle relative coltivazioni deriva un danno al terzo acquirente, la norma fa salvo il suo diritto di regresso nei confronti del venditore (suo autore) per chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Quando si applica

  • Acquisto con un unico contratto di due appartamenti, di cui uno solo gravato da ipoteca a garanzia del credito azionato.
  • Compravendita complessiva di un immobile e dei relativi arredi mobiliari, laddove l'ipoteca colpisca unicamente il bene immobile.
  • Notificazione in cui occorre specificare la quota del prezzo totale riferibile al singolo immobile ipotecato, ragguagliata al valore complessivo.

Cosa questo articolo non dice

  • La facoltà generale del terzo acquirente di liberare i beni dalle ipoteche, disciplinata dall'articolo 2889.
  • I diritti di regresso del terzo acquirente che è diventato compratore all'incanto, previsti dall'articolo 2897.
  • Le condizioni generali per l'esercizio dell'azione revocatoria, regolate dall'articolo 2901.

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