Divieto di rinuncia ipoteca a danno altri - Art. 2899
Il creditore con ipoteca su più beni non può rinunciarvi se danneggia altri creditori iscritti prima. In mancanza di giusti motivi risponde dei danni.
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Un creditore che possiede un'ipoteca su più beni immobili del medesimo debitore non è del tutto libero di rinunciare alla garanzia su uno di essi. Quando è già iniziata la procedura di liberazione dalle ipoteche o è stata notificata la vendita nell'espropriazione, la legge gli impone di tutelare la posizione degli altri creditori.
Se la rinuncia all'ipoteca o la decisione di non intervenire nella vendita forzata favorisce un creditore o un terzo acquirente, penalizzando chi ha un'iscrizione o un titolo anteriore, il creditore compie un atto vietato.
L'unica eccezione si verifica quando sussistono giusti motivi per la rinuncia o per l'astensione. In mancanza di tali ragioni, chi viola il divieto è responsabile dei danni causati al creditore o al terzo acquirente danneggiato.
Quando si applica
- Un creditore con ipoteca su due appartamenti rinuncia alla garanzia su uno di essi, avvantaggiando un altro creditore ma danneggiando chi aveva iscritto un'ipoteca in data anteriore.
- Una banca non interviene nel processo di espropriazione di un immobile per favorire un terzo acquirente, lasciando insoddisfatto un creditore ipotecario precedente.
- Un creditore notificato della procedura di liberazione rinuncia al suo diritto su un immobile senza un giustificato motivo, riducendo la garanzia per gli altri creditori.
Cosa questo articolo non dice
- La rinuncia all'ipoteca effettuata prima dell'avvio della vendita forzata o della notifica per la liberazione dei beni.
- Le modalità formali per ottenere la cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari, disciplinate dall'articolo 2888.
- L'azione generale con cui i creditori contestano gli atti di disposizione del debitore, regolata dall'articolo 2901.
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