Pignoramento di beni gravati da pegno o ipoteca Art. 2911
Il creditore con pegno o ipoteca su beni del debitore deve sottoporre a esecuzione anche quei beni prima di pignorare altri beni del debitore.
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce un obbligo per il creditore che vanta una garanzia reale (pegno, ipoteca o privilegio speciale) su determinati beni del debitore. Se il creditore intende aggredire altri beni del debitore con un pignoramento, deve necessariamente includere nell'esecuzione anche i beni su cui ha la garanzia. Per il pegno, il divieto riguarda il pignoramento di qualsiasi altro bene del debitore; per l'ipoteca, il divieto riguarda il pignoramento di altri immobili. La stessa regola vale per il privilegio speciale su beni determinati. Questa norma impedisce al creditore di ignorare la garanzia e di concentrarsi solo su beni non gravati, garantendo che il patrimonio del debitore sia aggredito in modo ordinato.
Quando si applica
- Un creditore che ha un pegno sull'automobile del debitore non può pignorare il conto corrente del debitore senza includere anche l'auto nel pignoramento.
- Una banca con ipoteca su un appartamento del debitore non può pignorare un altro immobile del debitore senza includere l'appartamento ipotecato.
- Un fornitore con privilegio speciale su una macchina utensile del debitore non può pignorare il magazzino merci senza includere la macchina.
- Un creditore con pegno su gioielli del debitore non può pignorare la casa di proprietà del debitore senza includere i gioielli.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina l'ordine di soddisfazione tra più creditori concorrenti (regolato da altri articoli come 2916).
- Non consente al creditore di scegliere di pignorare solo beni non gravati rinunciando alla garanzia: la norma impone di includere i beni gravati se si vogliono pignorare altri beni.
- Non si applica quando il creditore non ha alcuna garanzia reale: in tal caso può pignorare liberamente qualsiasi bene del debitore, salvi altri limiti di legge.
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