Art. 2911 Codice Civile

Pignoramento di beni gravati da pegno o ipoteca Art. 2911

Il creditore con pegno o ipoteca su beni del debitore deve sottoporre a esecuzione anche quei beni prima di pignorare altri beni del debitore.

Testo ufficiale Art. 2911 Codice Civile — Italia

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce un obbligo per il creditore che vanta una garanzia reale (pegno, ipoteca o privilegio speciale) su determinati beni del debitore. Se il creditore intende aggredire altri beni del debitore con un pignoramento, deve necessariamente includere nell'esecuzione anche i beni su cui ha la garanzia. Per il pegno, il divieto riguarda il pignoramento di qualsiasi altro bene del debitore; per l'ipoteca, il divieto riguarda il pignoramento di altri immobili. La stessa regola vale per il privilegio speciale su beni determinati. Questa norma impedisce al creditore di ignorare la garanzia e di concentrarsi solo su beni non gravati, garantendo che il patrimonio del debitore sia aggredito in modo ordinato.

Quando si applica

  • Un creditore che ha un pegno sull'automobile del debitore non può pignorare il conto corrente del debitore senza includere anche l'auto nel pignoramento.
  • Una banca con ipoteca su un appartamento del debitore non può pignorare un altro immobile del debitore senza includere l'appartamento ipotecato.
  • Un fornitore con privilegio speciale su una macchina utensile del debitore non può pignorare il magazzino merci senza includere la macchina.
  • Un creditore con pegno su gioielli del debitore non può pignorare la casa di proprietà del debitore senza includere i gioielli.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'ordine di soddisfazione tra più creditori concorrenti (regolato da altri articoli come 2916).
  • Non consente al creditore di scegliere di pignorare solo beni non gravati rinunciando alla garanzia: la norma impone di includere i beni gravati se si vogliono pignorare altri beni.
  • Non si applica quando il creditore non ha alcuna garanzia reale: in tal caso può pignorare liberamente qualsiasi bene del debitore, salvi altri limiti di legge.

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