Estinzione del credito pignorato - Art. 2917
L'estinzione del credito avvenuta dopo il pignoramento non ha effetto contro il creditore pignorante e gli intervenuti nell'esecuzione. Art. 2917 cc.
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che, se un credito viene pignorato (cioè sequestrato per soddisfare un debito) e poi, dopo il pignoramento, si estingue per qualsiasi causa (ad esempio perché il debitore paga il proprio debitore, lo rimette, lo compensa, ecc.), tale estinzione non è opponibile al creditore che ha chiesto il pignoramento (creditore pignorante) e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione. In pratica, il credito pignorato viene considerato ancora esistente ai fini dell'esecuzione forzata.
Il termine 'estinzione' comprende qualsiasi modo di estinguersi del credito: pagamento, remissione, compensazione, confusione, novazione, ecc. L'importante è che la causa sia successiva al pignoramento. Se l'estinzione era già avvenuta prima, la norma non si applica.
Quando si applica
- Il debitore paga spontaneamente il suo debitore dopo che il credito è stato pignorato: il pagamento non libera il debitore nei confronti del creditore pignorante.
- Il debitore rinuncia al credito dopo il pignoramento: la rinuncia è inefficace verso il creditore pignorante.
- Il credito pignorato viene compensato con un debito del debitore verso il suo debitore dopo il pignoramento: la compensazione non pregiudica il creditore pignorante.
- Il credito si estingue per confusione (ad esempio, il debitore diventa erede del suo debitore) dopo il pignoramento: l'estinzione non ha effetto.
- Il credito è oggetto di novazione dopo il pignoramento: la novazione non incide sulla posizione del creditore pignorante.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'estinzione del credito avvenuta prima del pignoramento: in tal caso il credito non esisteva al momento del pignoramento e l'esecuzione è nulla.
- Non disciplina l'ammissibilità del pignoramento stesso (perché un credito possa essere pignorato, v. art. 2910 e seguenti).
- Non regola la distribuzione del ricavato tra i creditori intervenuti (v. norme sull'esecuzione forzata).
- Non si applica all'ipotesi in cui il credito pignorato sia inesistente fin dall'inizio (v. art. 2913).
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