Protezione acquirente da nullità esecuzione - Art. 2929
Art. 2929 c.c. protegge l'acquirente da nullità degli atti esecutivi precedenti, salvo collusione; altri creditori non restituiscono.
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che, anche se gli atti del processo esecutivo (come il pignoramento o la vendita) sono dichiarati nulli, l'acquirente o l'assegnatario del bene resta protetto. La nullità non ha effetto su di lui, a meno che non abbia agito in collusione con il creditore che ha avviato l'esecuzione. Inoltre, gli altri creditori che hanno ricevuto somme o beni dall'esecuzione non sono mai tenuti a restituirli, indipendentemente dalla nullità successiva. La norma tutela la certezza degli acquisti forzati e la stabilità dei riparti tra creditori.
Quando si applica
- Una casa viene venduta all'asta giudiziaria; successivamente si scopre che l'avviso di vendita non era stato notificato al debitore. L'acquirente rimane proprietario nonostante la nullità.
- Un creditore riceve una quota del ricavato della vendita forzata; la procedura viene annullata per un vizio formale, ma il creditore non deve restituire il denaro ricevuto.
- Un acquirente si accorda con il creditore procedente per ottenere il bene a prezzo inferiore, sapendo che l'esecuzione è viziata. In tal caso, la nullità può essere fatta valere contro di lui.
- Un debitore tenta di rientrare in possesso del proprio immobile dopo la vendita forzata, sostenendo l'illegittimità del pignoramento. La norma impedisce di agire contro l'acquirente.
Cosa questo articolo non dice
- Non protegge il debitore esecutato dalla nullità degli atti esecutivi; il debitore può ancora far valere la nullità nei confronti del creditore procedente, ma non contro l'acquirente.
- Non si applica alle vendite volontarie tra privati, ma solo alle vendite forzate nell'ambito di un processo esecutivo.
- Non copre i diritti di terzi sulla cosa venduta (ad esempio, usufrutto o pegno), che sono regolati dagli articoli 2920, 2921 e 2922.
- Non riguarda la nullità del titolo esecutivo (come la sentenza) su cui si basa l'esecuzione, ma solo gli atti successivi.
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