Sospensione per condizione del titolare, Art. 2942
Sospensione prescrizione per minori e interdetti senza rappresentante legale per durata e per sei mesi dopo; in guerra per militari secondo leggi di guerra.
La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La prescrizione è il termine dopo il quale un diritto si estingue perché non è stato esercitato. L'articolo 2942 prevede che questo termine non decorra in due casi specifici.
Il primo caso riguarda i minori non emancipati e gli interdetti per infermità mentale. Se non hanno un rappresentante legale, la prescrizione è sospesa fino alla nomina del rappresentante e per i sei mesi successivi. Se l'incapacità cessa, la sospensione dura ancora sei mesi.
Il secondo caso opera in tempo di guerra. I militari in servizio e le persone che li seguono per ragioni di servizio vedono sospesa la prescrizione per il periodo indicato dalle leggi di guerra.
Quando si applica
- Un minore rimasto orfano senza tutore: la prescrizione di un credito verso di lui è sospesa fino a quando il tribunale nomina un tutore, e poi per sei mesi.
- Una persona dichiarata interdetta per malattia mentale che non ha ancora un curatore: la prescrizione per un debito verso di lei è sospesa.
- Un soldato di leva in servizio durante una guerra dichiarata: la prescrizione per un contratto di mutuo stipulato prima della guerra è sospesa per tutta la durata del conflitto, secondo le leggi di guerra.
- Un infermiere civile che segue l'esercito in zona di guerra: la prescrizione per un'azione di risarcimento danni subiti prima della guerra è sospesa.
Cosa questo articolo non dice
- La sospensione per rapporti tra coniugi o tra datore di lavoro e lavoratore è disciplinata dall'articolo 2941, non da questo.
- L'interruzione della prescrizione per atto di citazione o riconoscimento del debito è regolata dagli articoli 2943 e 2944, non da questo.
- La sospensione per impossibilità di agire per cause di forza maggiore non è prevista da questo articolo; per tali casi occorre fare riferimento ad altre norme.
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