Prescrizione quinquennale diritti sociali - Art. 2949
Diritti da rapporti sociali in società iscritte si prescrivono in 5 anni. Stesso termine per azione di responsabilità creditori verso amministratori.
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che i diritti che nascono dai rapporti interni di una società (per esempio, il diritto del socio alla quota di liquidazione o a ricevere utili) si estinguono dopo cinque anni, ma solo se la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese.
Lo stesso termine di cinque anni vale anche per l'azione che i creditori della società possono esercitare contro gli amministratori per far valere la loro responsabilità, nei casi in cui la legge lo prevede (ad esempio per mala gestione). La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le regole generali sulla prescrizione.
Quando si applica
- Un socio chiede la restituzione di un finanziamento fatto alla società dopo più di cinque anni dalla scadenza prevista.
- Un creditore sociale fa causa agli amministratori per danni da cattiva amministrazione quando sono trascorsi oltre cinque anni dal fatto.
- Un ex socio pretende la liquidazione della sua quota dopo più di cinque anni dalla data di uscita dalla società.
- Un socio chiede la dichiarazione di nullità di una delibera assembleare, ma il diritto a impugnare è soggetto a prescrizione quinquennale se deriva dal rapporto sociale.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle società non iscritte al registro delle imprese (società di fatto o irregolari): per quelle vale la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946).
- Non riguarda la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori esercitata dalla società stessa (regolata dall'art. 2393 c.c. con termini diversi).
- Non copre i diritti dei soci che derivano da contratti di lavoro subordinato con la società, soggetti ad altre norme sulla prescrizione.
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