Quando cessa l'adozione revocata - Art. 309
Gli effetti dell'adozione cessano col passaggio in giudicato della sentenza. Se l'adottante muore prima, l'adottato colpevole è escluso dalla successione.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La revoca dell'adozione produce i suoi effetti solo nel momento in cui la sentenza che la dispone passa in giudicato, ossia quando la decisione diventa definitiva e non è più soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Fino a quel momento preciso, lo stato giuridico derivante dall'adozione resta pienamente valido.
L'articolo stabilisce una specifica eccezione sul piano successorio: se l'adottante muore prima della conclusione del giudizio e la revoca viene pronunciata successivamente per fatti imputabili all'adottato, quest'ultimo e i suoi discendenti sono totalmente esclusi dalla successione dell'adottante.
Quando si applica
- Un adottante avvia la causa di revoca per gravi colpe dell'adottato ma muore prima del verdetto: la successiva sentenza di revoca priva l'adottato dell'eredità.
- Un figlio adottivo mantiene i diritti e i doveri verso il genitore adottivo per tutta la durata del processo, fino alla sentenza definitiva di revoca.
- I nipoti adottivi perdono il diritto di ereditare dai beni del nonno adottivo se la revoca contro il loro genitore viene confermata dopo la morte del nonno.
Cosa questo articolo non dice
- I motivi specifici e i casi in cui si può domandare la revoca dell'adozione.
- Le conseguenze riguardanti la perdita o la conservazione del cognome dell'adottato.
- Gli effetti sulla successione quando la revoca avviene per fatto addebitabile all'adottante anziché all'adottato.
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