Manifestazione del consenso nell'adozione: Art. 311
Il consenso per l'adozione va manifestato personalmente al presidente della corte d'appello. L'assenso ex artt. 296-297 può essere dato con procura speciale.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 . L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 14 --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 311 del Codice Civile stabilisce le modalità con cui deve essere manifestato il consenso all'adozione. Il consenso dell'adottante e dell'adottando (o del suo legale rappresentante) deve essere espresso personalmente davanti al presidente della corte d'appello del distretto in cui l'adottante risiede. Una legge successiva (L. 431/1967) ha però modificato la competenza: ora è competente il tribunale ordinario, e per l'adozione di minorenni il tribunale per i minorenni.
Per quanto riguarda l'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 (ad esempio i genitori dell'adottando), questo può essere dato da un rappresentante munito di procura speciale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La norma non riguarda i requisiti sostanziali dell'adozione, ma solo la forma della manifestazione del consenso.
Quando si applica
- Un adottante residente a Milano deve manifestare il consenso personalmente al presidente del tribunale di Milano (originariamente corte d'appello).
- La madre di un minore da adottare, che non può recarsi di persona, può dare il proprio assenso tramite un procuratore munito di procura speciale autenticata.
- Un adottando maggiorenne, che vive all'estero, deve recarsi in Italia per manifestare il consenso personalmente al tribunale competente.
- Il legale rappresentante di un adottando incapace (ad esempio un tutore) deve manifestare il consenso in nome dell'adottando personalmente.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non stabilisce se l'adozione è irrevocabile o meno.
- Non riguarda i diritti successori dell'adottato (disciplinati dall'art. 304).
- Non indica i requisiti di età o di stato civile per adottare.
- Non disciplina la procedura di adozione internazionale.
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