Art. 311 Codice Civile

Manifestazione del consenso nell'adozione: Art. 311

Il consenso per l'adozione va manifestato personalmente al presidente della corte d'appello. L'assenso ex artt. 296-297 può essere dato con procura speciale.

Testo ufficiale Art. 311 Codice Civile — Italia

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 . L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 14 --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 311 del Codice Civile stabilisce le modalità con cui deve essere manifestato il consenso all'adozione. Il consenso dell'adottante e dell'adottando (o del suo legale rappresentante) deve essere espresso personalmente davanti al presidente della corte d'appello del distretto in cui l'adottante risiede. Una legge successiva (L. 431/1967) ha però modificato la competenza: ora è competente il tribunale ordinario, e per l'adozione di minorenni il tribunale per i minorenni.

Per quanto riguarda l'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 (ad esempio i genitori dell'adottando), questo può essere dato da un rappresentante munito di procura speciale, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La norma non riguarda i requisiti sostanziali dell'adozione, ma solo la forma della manifestazione del consenso.

Quando si applica

  • Un adottante residente a Milano deve manifestare il consenso personalmente al presidente del tribunale di Milano (originariamente corte d'appello).
  • La madre di un minore da adottare, che non può recarsi di persona, può dare il proprio assenso tramite un procuratore munito di procura speciale autenticata.
  • Un adottando maggiorenne, che vive all'estero, deve recarsi in Italia per manifestare il consenso personalmente al tribunale competente.
  • Il legale rappresentante di un adottando incapace (ad esempio un tutore) deve manifestare il consenso in nome dell'adottando personalmente.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non stabilisce se l'adozione è irrevocabile o meno.
  • Non riguarda i diritti successori dell'adottato (disciplinati dall'art. 304).
  • Non indica i requisiti di età o di stato civile per adottare.
  • Non disciplina la procedura di adozione internazionale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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