Provvedimento del tribunale sull'adozione - Art. 313
Il tribunale decide con sentenza se far luogo all'adozione. Impugnabile entro 30 giorni alla Corte d'appello. Per minorenni decide il tribunale per i minorenni.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero . --------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tribunale decide con una sentenza se l'adozione può essere fatta o no. La decisione è presa in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero e senza altre formalità. L'adottante, il pubblico ministero o l'adottando possono fare ricorso contro questa sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso va alla Corte d'appello, che decide anch'essa in camera di consiglio dopo aver sentito il pubblico ministero.
Per l'adozione di minorenni, la competenza è del tribunale per i minorenni, non del tribunale ordinario. Questo articolo riguarda solo la fase decisionale e l'impugnazione, non i requisiti sostanziali o gli effetti dell'adozione.
Quando si applica
- Il tribunale emette una sentenza che autorizza o nega l'adozione di un adulto.
- L'adottante riceve la comunicazione di una sentenza negativa e decide di impugnarla entro 30 giorni davanti alla Corte d'appello.
- Il pubblico ministero impugna la sentenza che ha autorizzato l'adozione, ritenendola contraria alla legge.
- Un minore viene adottato e la competenza è del tribunale per i minorenni, che decide con le stesse modalità.
- L'adottando, ormai maggiorenne, impugna la sentenza che ha negato l'adozione.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non disciplina i requisiti per l'adozione (consenso, età, ecc.) – trattati dagli articoli 291 e seguenti del codice civile.
- Non regola l'accertamento dei presupposti per l'adozione (come le indagini del tribunale) – previsto dall'art. 312.
- Non riguarda la revoca dell'adozione per indegnità – disciplinata dagli artt. 305-307.
- Non si applica agli effetti successori dell'adozione – regolati dall'art. 304.
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