Art. 324 Codice Civile

Usufrutto dei genitori sui beni dei figli - Art. 324

I genitori con responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto sui beni del figlio fino alla maggiore età, destinando i frutti alla famiglia.

Testo ufficiale Art. 324 Codice Civile — Italia

Usufrutto legale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore età o all'emancipazione . I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale . Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'usufrutto legale attribuisce ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale il diritto di percepire i frutti prodotti dai beni di proprietà del figlio minorenne, fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione. Le rendite e le entrate derivanti da tali beni non entrano nel patrimonio personale dei genitori per uso libero, ma sono vincolate per legge al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

La legge stabilisce quattro eccezioni precise in cui l'usufrutto legale non si applica. Non rientrano nell'usufrutto i beni che il figlio ha acquistato lavorando, i beni donati o lasciati per avviarlo a una carriera, arte o professione, e i beni attribuiti con la condizione espressa che i genitori non ne abbiano l'usufrutto (salvo il rispetto della quota di legittima).

Infine, l'usufrutto legale non si estende ai beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettati nell'interesse del minore contro la volontà dei genitori. Se soltanto uno dei due genitori era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Quando si applica

  • Un immobile ereditato da un minore viene dato in locazione e i genitori utilizzano il canone d'affitto incassato per pagare le spese di mantenimento e scolastiche dei figli.
  • Un ragazzo minorenne lavora durante la stagione estiva e trattiene i proventi del proprio lavoro senza che i genitori possano pretenderne l'usufrutto.
  • Un nonno dona una somma di denaro al nipote minorenne specificando nell'atto che serve per intraprendere una carriera professionale.
  • Un parente dispone una donazione a favore del minore inserendo una clausola esplicita che esclude entrambi i genitori dall'usufrutto su quei beni.

Cosa questo articolo non dice

  • L'autorizzazione a vendere o ipotecare i beni di proprietà del minore, disciplinata dall'art. 320.
  • L'obbligo generale dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli con i propri mezzi personali, regolato dall'art. 316-bis.
  • La perdita o la limitazione della responsabilità genitoriale, disciplinata dagli articoli 330 e 333.

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