Art. 323 Codice Civile

Art. 323 Codice Civile – Divieto acquisto beni minore

Vieta ai genitori di acquistare beni del minore, anche all'asta, e di diventare cessionari di crediti. Atti annullabili su istanza del figlio.

Testo ufficiale Art. 323 Codice Civile — Italia

Atti vietati ai genitori. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale non possono comprare, né direttamente né tramite un'altra persona (interposta persona), i beni o i diritti del figlio minore. Il divieto vale anche se l'acquisto avviene in un'asta pubblica.

Inoltre, i genitori non possono prendere per sé (diventare cessionari) crediti o ragioni di credito che altri avevano verso il minore.

Se un genitore viola questi divieti, l'atto compiuto può essere annullato. L'annullamento deve essere chiesto dal figlio (una volta maggiorenne) o dai suoi eredi o aventi causa; non avviene in modo automatico.

Quando si applica

  • Un genitore partecipa a un'asta giudiziaria per acquistare un immobile di cui è proprietario il figlio minore.
  • Un genitore fa acquistare un appartamento del minore da un parente (interposta persona) per evitare il divieto.
  • Un genitore acquista da un terzo un credito che questi vantava verso il figlio minore, diventando creditore del figlio.
  • Un genitore compra l'automobile del figlio minorenne usando un prestanome.

Cosa questo articolo non dice

  • Non vieta ai genitori di amministrare ordinariamente i beni del minore (la rappresentanza e l'amministrazione sono regolate dall'art. 320).
  • Non disciplina la vendita di beni del genitore al minore (per questo occorre verificare altre norme, come l'art. 322).
  • Non si applica a tutori o curatori, ma solo ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 323 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile