Obblighi propri dell'usufruttuario - Art. 325
L'articolo 325 c.c. impone sull'usufrutto legale (quello dei genitori sui beni dei figli) gli stessi obblighi che gravano sull'usufruttuario comune.
Obblighi inerenti all'usufrutto legale. Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 325 del codice civile stabilisce che sull'usufrutto legale gravano gli stessi obblighi che il codice impone all'usufruttuario comune. L'usufrutto legale è il diritto di usare e godere dei beni del figlio minore che spetta ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 324).
Pertanto, i genitori, nell'amministrare i beni del figlio, devono rispettare i doveri tipici di qualsiasi usufruttuario, come la conservazione della sostanza e la restituzione dei beni al termine dell'usufrutto. La disposizione non elenca questi obblighi, ma li richiama per relationem.
La norma si limita a estendere gli obblighi generali dell'usufruttuario all'usufrutto legale, senza aggiungere o specificare ulteriori doveri.
Quando si applica
- Un genitore che abita nell'appartamento di proprietà del figlio minore è tenuto a pagare le spese di condominio ordinarie.
- Il genitore che amministra un fondo agricolo del figlio deve corrispondere le imposte fondiarie.
- Alla maggiore età del figlio, il genitore deve restituire i beni e rendere il conto della gestione, salvo il diritto di rivalsa per le spese straordinarie.
- Il genitore non può vendere i beni del figlio senza autorizzazione giudiziale, poiché l'usufruttuario ha l'obbligo di conservare la sostanza.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 325 non elenca i singoli doveri dei genitori verso i figli, come il mantenimento (art. 316-bis).
- Non disciplina la vendita o l'ipoteca dei beni del minore, che sono regolate dall'art. 320.
- Non stabilisce le cause di cessazione dell'usufrutto legale, trattate dagli artt. 326 e seguenti.
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