Art. 325 Codice Civile

Obblighi propri dell'usufruttuario - Art. 325

L'articolo 325 c.c. impone sull'usufrutto legale (quello dei genitori sui beni dei figli) gli stessi obblighi che gravano sull'usufruttuario comune.

Testo ufficiale Art. 325 Codice Civile — Italia

Obblighi inerenti all'usufrutto legale. Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 325 del codice civile stabilisce che sull'usufrutto legale gravano gli stessi obblighi che il codice impone all'usufruttuario comune. L'usufrutto legale è il diritto di usare e godere dei beni del figlio minore che spetta ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 324).

Pertanto, i genitori, nell'amministrare i beni del figlio, devono rispettare i doveri tipici di qualsiasi usufruttuario, come la conservazione della sostanza e la restituzione dei beni al termine dell'usufrutto. La disposizione non elenca questi obblighi, ma li richiama per relationem.

La norma si limita a estendere gli obblighi generali dell'usufruttuario all'usufrutto legale, senza aggiungere o specificare ulteriori doveri.

Quando si applica

  • Un genitore che abita nell'appartamento di proprietà del figlio minore è tenuto a pagare le spese di condominio ordinarie.
  • Il genitore che amministra un fondo agricolo del figlio deve corrispondere le imposte fondiarie.
  • Alla maggiore età del figlio, il genitore deve restituire i beni e rendere il conto della gestione, salvo il diritto di rivalsa per le spese straordinarie.
  • Il genitore non può vendere i beni del figlio senza autorizzazione giudiziale, poiché l'usufruttuario ha l'obbligo di conservare la sostanza.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 325 non elenca i singoli doveri dei genitori verso i figli, come il mantenimento (art. 316-bis).
  • Non disciplina la vendita o l'ipoteca dei beni del minore, che sono regolate dall'art. 320.
  • Non stabilisce le cause di cessazione dell'usufrutto legale, trattate dagli artt. 326 e seguenti.

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