Cessazione usufrutto legale: godimento beni - Art. 329
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore continua a godere i beni del figlio senza opposizione, consegna solo i frutti esistenti al momento della domanda.
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufrutto legale (art. 324) attribuisce ai genitori il diritto di godere dei beni del figlio minorenne. Quando cessa – per esempio al compimento della maggiore età o all'emancipazione – il genitore non ha più quel diritto. Se dopo la cessazione il genitore continua a godere dei beni del figlio che vive con lui, senza che il figlio si opponga (anche con una procura che non preveda l'obbligo di rendiconto), l'articolo 329 lo protegge: lui o i suoi eredi devono soltanto consegnare i frutti ancora esistenti al momento in cui il figlio fa la domanda. I frutti già consumati prima della richiesta non vanno restituiti. Per 'frutti' si intendono sia quelli naturali (raccolti, prodotti) sia quelli civili (canoni di locazione, interessi). La regola vale solo se non vi è stata opposizione del figlio o se la procura escludeva il rendiconto.
Quando si applica
- Il figlio diventa maggiorenne; il padre continua ad abitare senza canone nell'appartamento di proprietà del figlio, che non protesta.
- La madre, dopo l'emancipazione del figlio, continua a riscuotere i fitti del terreno agricolo di lui, senza rendiconto e senza opposizione.
- Il genitore, munito di procura che lo esonera dal rendiconto, gestisce l'azienda del figlio dopo la maggiore età e ne consuma gli utili.
- Alla morte del genitore, gli eredi trovano nel conto corrente frutti non ancora prelevati; il figlio ne chiede la consegna.
- Il figlio si allontana dalla casa familiare senza opporsi al fatto che il genitore continui a godere dei beni mobili ivi presenti.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui il figlio si sia opposto al godimento del genitore: in tal caso si applicano le norme generali sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari.
- Non riguarda i frutti consumati in buona fede prima della cessazione dell'usufrutto legale, che restano di proprietà del genitore.
- Non si applica se il genitore aveva l'obbligo di rendere conto dei frutti (ad esempio per procura con obbligo di rendiconto): allora risponde anche dei frutti già consumati.
- Non disciplina la sorte dei beni stessi (ad esempio la restituzione dell'immobile), ma solo dei frutti.
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