Art. 327 Codice Civile

Usufrutto legale esclusivo del genitore - Art. 327

L'art. 327 c.c. stabilisce: il genitore che esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale è l'unico titolare dell'usufrutto legale.

Testo ufficiale Art. 327 Codice Civile — Italia

Usufrutto legale di uno solo dei genitori. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 327 del Codice Civile disciplina l'ipotesi in cui un solo genitore esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva. In questo caso, quel genitore è l'unico titolare dell'usufrutto legale sui beni del figlio minore.

L'usufrutto legale attribuisce al genitore il diritto di godere dei beni del minore e di percepirne i frutti, ma è soggetto agli obblighi stabiliti dall'articolo 325 e alle limitazioni previste dall'articolo 326 (inalienabilità). La regola generale dell'articolo 324 prevede invece l'usufrutto congiunto di entrambi i genitori quando esercitano insieme la responsabilità.

La disposizione dell'art. 327 si applica, ad esempio, in caso di affidamento esclusivo a seguito di separazione o divorzio, oppure quando l'altro genitore sia deceduto o abbia perso la responsabilità genitoriale.

Quando si applica

  • Un genitore divorziato con affidamento esclusivo del figlio minore.
  • Un genitore vedovo che ha la responsabilità esclusiva dopo la morte dell'altro genitore.
  • Un genitore a cui è stata attribuita la responsabilità esclusiva dopo pronuncia di decadenza dell'altro genitore (art. 330).
  • Un minore che eredita beni e l'unico genitore con responsabilità ne gestisce l'usufrutto legale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'usufrutto legale quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità – è regolato dall'art. 324.
  • Gli obblighi specifici su come impiegare i frutti – sono disciplinati dall'art. 325.
  • La possibilità di alienare l'usufrutto – vietata dall'art. 326.
  • La situazione del genitore che si risposa – trattata dall'art. 328.

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