Usufrutto legale esclusivo del genitore - Art. 327
L'art. 327 c.c. stabilisce: il genitore che esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale è l'unico titolare dell'usufrutto legale.
Usufrutto legale di uno solo dei genitori. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 327 del Codice Civile disciplina l'ipotesi in cui un solo genitore esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva. In questo caso, quel genitore è l'unico titolare dell'usufrutto legale sui beni del figlio minore.
L'usufrutto legale attribuisce al genitore il diritto di godere dei beni del minore e di percepirne i frutti, ma è soggetto agli obblighi stabiliti dall'articolo 325 e alle limitazioni previste dall'articolo 326 (inalienabilità). La regola generale dell'articolo 324 prevede invece l'usufrutto congiunto di entrambi i genitori quando esercitano insieme la responsabilità.
La disposizione dell'art. 327 si applica, ad esempio, in caso di affidamento esclusivo a seguito di separazione o divorzio, oppure quando l'altro genitore sia deceduto o abbia perso la responsabilità genitoriale.
Quando si applica
- Un genitore divorziato con affidamento esclusivo del figlio minore.
- Un genitore vedovo che ha la responsabilità esclusiva dopo la morte dell'altro genitore.
- Un genitore a cui è stata attribuita la responsabilità esclusiva dopo pronuncia di decadenza dell'altro genitore (art. 330).
- Un minore che eredita beni e l'unico genitore con responsabilità ne gestisce l'usufrutto legale.
Cosa questo articolo non dice
- L'usufrutto legale quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità – è regolato dall'art. 324.
- Gli obblighi specifici su come impiegare i frutti – sono disciplinati dall'art. 325.
- La possibilità di alienare l'usufrutto – vietata dall'art. 326.
- La situazione del genitore che si risposa – trattata dall'art. 328.
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