Protezione dei beni del figlio dai creditori Art. 326
L'usufrutto legale non si può vendere né ipotecare. I creditori dei genitori non pignorano i frutti dei beni del figlio per debiti estranei alla famiglia.
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce l'assoluta inalienabilità dell'usufrutto legale, ossia il diritto spettante ai genitori sui beni dei figli minori. I genitori non possono vendere questo diritto, né darlo in pegno o ipoteca, e i loro creditori personali non possono pignorarlo.
Per quanto riguarda i frutti generati dai beni del figlio (come i canoni di locazione derivanti da un immobile di proprietà del minore), la legge ne vieta l'esecuzione forzata da parte dei creditori dei genitori. Questo blocco si applica quando il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza al momento del sorgere del credito.
Se invece il debito riguarda il soddisfacimento delle esigenze familiari, oppure se il creditore non era a conoscenza dell'estraneità del debito a tali bisogni, la tutela speciale non si applica e i frutti possono essere aggrediti.
Quando si applica
- Un creditore del padre tenta di pignorare l'affitto riscosso da un immobile intestato al figlio minore per recuperare un debito derivante da investimenti finanziari personali
- Una banca richiede ai genitori di iscrivere un'ipoteca sul loro usufrutto legale a garanzia di un mutuo aziendale
- Un fornitore agisce sui proventi dei beni del minore per un credito commerciale verso la madre, pur sapendo che il contratto non aveva alcuna attinenza con il mantenimento della famiglia
Cosa questo articolo non dice
- Pignoramento della nuda proprietà del bene del minore, regolato dalle norme generali sulle espropriazioni e sulle tutele del patrimonio del minore ex articolo 320
- Aggressione dei frutti per debiti contratti espressamente per il soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia
- Casi di perdita dell'usufrutto legale a seguito di nuove nozze o decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinati dagli articoli 328 e 330
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 326 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.