Art. 328 Codice Civile

Nuove nozze: usufrutto legale del genitore - Art. 328

Il genitore che si risposa conserva l'usufrutto legale, ma deve accantonare per il figlio quanto eccede le spese per mantenimento, istruzione ed educazione.

Testo ufficiale Art. 328 Codice Civile — Italia

Nuove nozze. Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la situazione del genitore che contrae nuove nozze mentre esercita l'usufrutto legale sui beni del figlio. L'usufrutto legale è il diritto di godere dei beni del minore e di percepirne i frutti, spettante ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il genitore che si risposa conserva tale usufrutto, ma è obbligato a mettere da parte (accantonare) per il figlio la parte dei frutti che eccede quanto necessario al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. L'obbligo di accantonamento riguarda solo l'eccedenza, non l'intero usufrutto.

La norma non specifica le modalità dell'accantonamento né la destinazione finale delle somme accantonate. Si tratta di una disposizione di tutela del figlio, volta a evitare che il nuovo matrimonio del genitore riduca le risorse destinate al minore.

Quando si applica

  • Un genitore vedovo, che ha l'usufrutto legale sui beni ereditati dal figlio, si risposa e deve accantonare l'eccedenza dei frutti.
  • Un genitore divorziato con affidamento esclusivo si risposa: conserva l'usufrutto legale ma deve accantonare l'eccedenza.
  • Un genitore che ha ricevuto donazioni per il figlio e ne ha l'usufrutto legale si risposa: deve accantonare l'eccedenza.
  • Se il genitore ha l'usufrutto legale sui beni di più figli, al nuovo matrimonio deve accantonare per ciascuno l'eccedenza.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la perdita dell'usufrutto legale per nuovo matrimonio (l'usufrutto si conserva).
  • Non riguarda la cessazione dell'usufrutto legale, trattata dall'art. 329.
  • Non si applica al genitore che convive con un nuovo partner senza contrarre matrimonio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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