Rimozione dall'amministrazione dei genitori - Art. 334
Il tribunale può rimuovere i genitori dall'amministrazione e privarli dell'usufrutto legale; se entrambi rimossi, nomina un curatore.
Rimozione dall'amministrazione. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il patrimonio di un minore è gestito male, il tribunale può intervenire. Può imporre condizioni precise ai genitori su come amministrare, oppure rimuovere uno o entrambi dall'amministrazione. In caso di rimozione, i genitori perdono anche l'usufrutto legale, cioè il diritto di godere dei frutti dei beni del minore.
Se il tribunale rimuove entrambi i genitori, nomina un curatore che gestisca il patrimonio al posto loro. La rimozione non è una punizione definitiva: l'articolo 335 prevede la possibilità di riammissione nell'amministrazione quando cessano le cause che l'hanno determinata.
Quando si applica
- Un genitore spende i soldi del figlio per sé invece che per il suo mantenimento.
- I genitori investono i risparmi del minore in operazioni rischiose senza autorizzazione.
- Un genitore rifiuta di rendere conto dell'amministrazione al giudice tutelare.
- I genitori lasciano i beni del minore deteriorarsi senza manutenzione.
- Un genitore utilizza l'usufrutto legale per finanziare le proprie spese personali.
Cosa questo articolo non dice
- Condotte pregiudizievoli del genitore verso il figlio (maltrattamenti, abusi) – sono disciplinate dall'art. 333.
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale – è regolata dall'art. 330.
- Affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori – artt. 337-bis e seguenti.
- Riammissione nell'amministrazione dopo la rimozione – è oggetto dell'art. 335.
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