Art. 334 Codice Civile

Rimozione dall'amministrazione dei genitori - Art. 334

Il tribunale può rimuovere i genitori dall'amministrazione e privarli dell'usufrutto legale; se entrambi rimossi, nomina un curatore.

Testo ufficiale Art. 334 Codice Civile — Italia

Rimozione dall'amministrazione. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il patrimonio di un minore è gestito male, il tribunale può intervenire. Può imporre condizioni precise ai genitori su come amministrare, oppure rimuovere uno o entrambi dall'amministrazione. In caso di rimozione, i genitori perdono anche l'usufrutto legale, cioè il diritto di godere dei frutti dei beni del minore.

Se il tribunale rimuove entrambi i genitori, nomina un curatore che gestisca il patrimonio al posto loro. La rimozione non è una punizione definitiva: l'articolo 335 prevede la possibilità di riammissione nell'amministrazione quando cessano le cause che l'hanno determinata.

Quando si applica

  • Un genitore spende i soldi del figlio per sé invece che per il suo mantenimento.
  • I genitori investono i risparmi del minore in operazioni rischiose senza autorizzazione.
  • Un genitore rifiuta di rendere conto dell'amministrazione al giudice tutelare.
  • I genitori lasciano i beni del minore deteriorarsi senza manutenzione.
  • Un genitore utilizza l'usufrutto legale per finanziare le proprie spese personali.

Cosa questo articolo non dice

  • Condotte pregiudizievoli del genitore verso il figlio (maltrattamenti, abusi) – sono disciplinate dall'art. 333.
  • Decadenza dalla responsabilità genitoriale – è regolata dall'art. 330.
  • Affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori – artt. 337-bis e seguenti.
  • Riammissione nell'amministrazione dopo la rimozione – è oggetto dell'art. 335.

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